Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).

Con la legge di conversione diventa definitiva l’obbligo  di comunicazione, per il tramite degli intermediari abilitati, per lo svolgimento del lavoro in modalità agile (articolo 41-bis). Ai sensi della nuova disposizione, a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunque comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il nominativo e tutti i dati di riferimento  dei lavoratori oltre la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Dal 1° settembre 2022, quindi, verrà solo meno l’obbligo di allegare l’accordo individuale. Le informazioni trasmesse dai datori di lavoro saranno rese disponibili all’INAIL. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste sarà applicata una sanzione amministrativa fino a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Tuttavia si ”DEVE” attendere il decreto attuativo, così cita la norma  “secondo le modalità’ individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”, che se non arriverà in tempo entro il 31 agosto, gli obblighi rimaranno in vigore senza alcuna semplificazione!