Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore alcune importanti novità per la gestione del rapporto di lavoro, contenute nella Legge di Bilancio 2023 approvata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2023

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 281)

I datori di lavoro, in fase di elaborazione della busta paga, dovranno riconoscere anche nel 2023 l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Rispetto al 2022 però c’è una novità. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 infatti l’esonero è:

  • pari al 3% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • pari al 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali supera l’importo mensile di 1.923 euro e non eccede l’importo mensile di 2.692 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

L’esonero, che non si applica ai lavoratori domestici, è riconosciuto nell‘invarianza dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

 

Lavoro agile per i lavoratori super fragili (articolo 1, comma 306)

Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro, per i dipendenti, pubblici e privati, nelle condizioni di fragilità indicate con decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

NOTA BENE: Attualmente le condizioni di fragilità in oggetto sono stabilite dal D.M. 4 febbraio 2022, che individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la situazione di fragilità è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Reddito di cittadinanza (articolo 1, commi da 313 a 321)

Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate significative modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza.

Più approfonditamente si prevede:

  • per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 7 mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età;
  • dal 1° gennaio 2023, l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per 6 mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;
  • dal 1° gennaio 2023, l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di frequentare percorsi di istruzione per l’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro (qualunque offerta di lavoro, anche non congrua), anche se perviene nei primi 18 mesi di godimento del beneficio;
  • che, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
  • che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. E’ demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro il 2 marzo 2023 la definizione delle relative modalità di attuazione;
  • che i Comuni debbano impiegare tutti (e non più almeno un terzo di essi) i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale nell’ambito dei progetti utili alla collettività;
  • l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Riduzione al 5% dell’imposizione fiscale sui premi di risultato

La legge di bilancio 2023 legge 197 2022  prevede alcune misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ; si tratta in particolare  di :

  • taglio dell’imposta dal 10 al 5%  sui premi di produttività con  conferma la previsione del tetto massimo di 3000 euro annui e solo per i lavoratori con reddito fino a 80 mila euro annui

 Ricordiamo brevemente che a norma della  Legge 208/2015 il premio è considerato soggetto all’imposta sostitutiva  forfettaria e non all’IRPEF, solo se:

  • le  somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale   ovvero i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  , e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
  •  La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
  •  Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016

Sul tema  la Agenzia delle Entrate ha specificato che :

  •  l’obiettivo fissato per l’erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere aggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. Inoltre è sempre necessario l’accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi  (Risposta a interpello n. 265 2022)
  • La detassazione dei premi di produttività si puo applicare  per il periodo  dell’anno successivo all’accordo in cui si rilevi l’incremento. (risposta a Interpello 456 2019)
  • Per godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile  in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualità o innovazione , come definito  dalle norme . ( risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018.

Prestazioni occasionali (articolo 1, commi da 342 a 354)

La legge di Bilancio 2023 si pone l’obiettivo estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017) .

In questa ottica, il legislatore:

  • raddoppia, portandolo da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile, il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • estende la disciplina sulle prestazioni occasionali anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.;
  • prevede che il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applichi agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 (in luogo dei 5 previsti dalla disciplina previgente). Tale soglia si applica anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

Viene prevista una disciplina transitoria per le prestazioni occasionali nel settore agricolo per il biennio 2023-2024.

Il compenso per prestazioni di lavoro occasionale è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione nel limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Il datore di lavoro deve effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL.

Veniamo alle sanzioni. Il legislatore dispone che:

  • in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • la violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione (non diffidabile);
  • l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione (non diffidabile, salvo che l’utilizzo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).

Vengono poi apportate delle modifiche alla disciplina generale delle prestazioni occasionali contenute all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. Tra queste, se ne segnala una che dispone la modifica del comma 16, prevedendo che, anche per il settore agricolo, la misura minima oraria del compenso sia pari a 9 euro.

Assegno unico e universale per i figli a carico (articolo 1, commi 357 e 358)

La legge di Bilancio 2023 novella la disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

Più in particolare:

  • viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’incremento del 50% della misura di base dell’assegno per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno e per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni per le famiglie con almeno 3 figli e in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro;
  • si eleva da 100 a 150 euro mensili, dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico;
  • ai fini del diritto alla misura di base dell’assegno, si rende strutturale l’equiparazione (prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022) del figlio maggiorenne a carico e disabile senza limiti di età al figlio minorenne a carico;
  • la maggiorazione dell’assegno, prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 per ciascun figlio minorenne a carico e disabile, viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili di età inferiore a 21 anni;
  • viene resa strutturale l’applicazione dell‘importo aggiuntivo di 120 euro al mese della maggiorazione temporanea di cui all’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021 prevista per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a 25.000 euro e che hanno effettivamente percepito nel 2021 l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale (articolo 1, comma 359)

Con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità (capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001) o, in alternativa, di paternità (capo IV del decreto legislativo n. 151 del 2001) successivamente al 31 dicembre 2022 la misura dell’indennità per congedo parentale (articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) viene aumentata dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

L’aumento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.

Misure a sostegno del reddito (articolo 1, commi da 324 a 329)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione viene incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Viene inoltre previsto per il 2023 lo stanziamento di ulteriori risorse:

  • per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa previsti dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 e dall’art. 53-ter del D.L.n.50/2017 (70 milioni di euro);
  • per l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (30 milioni di euro);
  • per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. n. 148/2015 (10 milioni di euro);
  • per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (19 milioni di euro);
  • per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (50 milioni di euro).

Bonus psicologo (articolo 1, comma 538)

Prorogata l’erogazione del cosiddetto bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021) per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

Il limite massimo pro capite del contributo viene elevato a 1.500 euro a persona nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.