LEGGE DI BILANCIO 2025 – L  207/2024

FISCALI

1) Riduzione IRPEF
Da periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro (art. 13, comma 1, lettera a, TUIR) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.

2) Trattamento integrativo
Si confermano le regole 2024.
Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativopari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, comma 2, lettera a, TUIR) e alcuni assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, TUIR), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all’atto dell’erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.
Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recuperodello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui sopra mediante l’istituto della compensazione.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente ai fini dei calcoli per erogare la somma e le detrazioni rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati.
Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

3) Detrazioni IRPEF
Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.
L’importo base è pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
– 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
– 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
– 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
– 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/2022.
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR.
b) le somme detraibili investite nelle start-up innovative (art. 29 e 29-bis DL n. 179/2012);
c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative (art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015).
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:
– interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lettera a, TUIR);
– interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, comma 1, lettera b, TUIR);
– interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, TUIR).
Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (Art. 15, comma 1, lettere f, f-bis, TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

4) Detrazioni per familiari a carico
Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.
Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.
Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

5) Regime forfetario
Si eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

6) Assoggettamento a IVA della formazione a imprese di somministrazione lavoro
Prevista l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.
Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d’imposta.
Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata (senza pagamento di interessi e sanzioni).

7) Tassazione finge benefit per auto concesse in uso ai dipendenti (art. 1 c. 48)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, vengono ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalla tabelle ACI.
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo dal 1.1.25, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

8) Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi 
Se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):
– non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, comma 5, TUIR);
– sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 54, comma 6-ter, TUIR);
– sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
– sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).

9) Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits (art. 1 c. 386-389)
Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d’imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
Il regime più favorevole consiste:
– nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
– nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.
Da ultimo la novità della Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 386-389) relativamente alle misure fiscali che riguardano il welfare aziendale consiste nella esclusione dal reddito fino a 5.000 euro annui per somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati.
Destinatari di tale misura non sono, però, tutti i lavoratori, ma soltanto coloro che soddisfano specifici requisiti:
– i destinatari devono essere lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025;
– devono avere avuto nell’anno precedente la data di assunzione un reddito non superiore a 35.000 euro;
– devono avere trasferito la residenza nel comune di lavoro collocato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza, che deve essere autocertificata con riferimento ai sei mesi precedenti la data di assunzione;
– possono utilizzare l’esclusione dalla formazione del reddito solo per i primi due anni dalla data di assunzione
Inoltre, si tratta di una agevolazione esclusivamente fiscale, che non rileva ai fini contributivi.
Questo significa, pertanto, che la somma è assoggettata all’aliquota di contribuzione sociale prevista per il lavoratore. Inoltre, le somme oggetto dell’esenzione fiscale sono incluse nel computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il testo della disposizione si riferisce a somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei “fabbricati locati”. Verosimilmente l’Agenzia delle Entrate interverrà con circolare per interpretare la nozione di “fabbricati”, che ragionevolmente si dovrebbero considerare come unità immobiliari ad uso abitativo.
In conclusione, si evidenzia che la conferma della deroga alla soglia stabilita dal comma 3dell’articolo 51 del TUIR per un periodo di tre anni e non soltanto per un anno come in passato, offre una maggiore stabilità alla misura, seppur limitata al triennio.10) Proroga maggiorazione del costo del personale
Viene prorogata, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ai successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), la misura introdotta dall’art. 4 D.Lgs. n. 216/2023 (riforma dell’IRPEF) che consiste in un incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente.
Sono previste anche specifiche regole per il calcolo degli acconti d’imposta.

11) Addizionale regionale e comunale IRPEF
Previsto il differimento al 15 aprile 2025 dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF prevista dalla legge di Bilancio.
Stesso differimento è previsto per i termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027.

12) Deducibilità stock-option
Viene previsto che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
Il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.

 

AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

1) “Nuova” decontribuzione Sud
La legge di Bilancio introduce, per gli anni 2025-2029, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l’agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).
L’agevolazione, la cui disciplina è dettata dai commi da 406 a 422, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:
– per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
– per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
– per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
– per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
– per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Per espressa previsione normativa:
a) l’incentivo non si applica: ai rapporti di apprendistato; agli enti ecclesiastici;
b) fermi restando i principi generali di cui all’art. 31del D.Lgs. 150/2015 (per la fruizione degli incentivi), il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1  comma 1175 della L. 296/2006 (ai sensi del quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 69/99 art. 3 (assunzioni obbligatorie, con quote riservate, di soggetti disabili);
c) l’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli art. 21, 22, 23 e 24 del DL 60/2024 (bonus per le imprese operanti nell’ambito dei settori strategici, bonus giovani, donne e Zes);
d) i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, l’esonero è concesso in “de minimis”;
e) per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa, ai sensi del reg. UE n. 651/2014, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

2) Rifinanziamento bonus giovani, donne e Zes – comma 404 art. 22 a 24 DL 60/2024
In particolare:
a) per il bonus giovani, il limite di spesa è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2027. La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) per il bonus donne, il limite di spesa è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l’anno 2027. La misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
c) per il bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), il limite di spesa, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l’anno 2027. La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:
– aver compiuto 35 anni di età;
– essere disoccupato da almeno 24 mesi;
– essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

1) Decontribuzione per le lavoratrici madri 
Il comma 219 riconosce, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario:
– madri di due o più figli;
– che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.
L’esonero:
– è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
– non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).
Ai sensi del comma 220, per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/199.
ATTENZIONE
È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire le modalità attuative e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità di riconoscimento e di utilizzo nel rispetto delle risorse stanziate, pari a 300 milioni annui.

2) Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti
Al comma 186 si introduce una riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti.
In particolare, viene disposto che i lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’art. 1, della legge 233/1990, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.
La riduzione contributiva:
– è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
– è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota;
– è concessa in regime “de minimis”.
Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’art. 2, comma 29, della L. 335/1995 (in materia di minimali pensionistici ed eventuale riduzione proporzionale dei mesi di assicurazione).
Al fine del suo riconoscimento, i soggetti interessati dovranno presentare apposita comunicazione telematica all’INPS.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI

1) Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato
commi da 386 a 391 introducono una misura di sostegno a favore di lavoratori che accettano di trasferire la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro.
In particolare, il beneficio consiste nell’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Ai fini del beneficio, il lavoratore:
– deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;
– deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro. A tal fine, il lavoratore deve fornire una dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Tale esclusione:
– è valida per i primi due anni dalla data di assunzione;
– non rileva ai fini contributivi;
– viene calcolata ai fini dell’ISEE per l’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

2) Detassazione dei premi di risultato
Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, il comma 385 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, comma 182, della L. 208/2015.

3) Fringe benefit
Per i periodi d’imposta 20252026 e 2027, i commi 390 e 391, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, elevano da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:
a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
– dell’energia elettrica e del gas naturale;
– delle spese per l’affitto della prima casa;
– degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

4) Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, ai commi da 395 a 398 si riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. N. 66/2003, effettuate nei giorni festivi, ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 euro:
– lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5  della L. 287/1991;
– lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.
Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.
Il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

5) Detassazione delle mance nel settore ristorazione turismo
Il comma 520, modificando i commi 58 e 62 dell’art. 1 della L. 197/2022, eleva:
– dal 25 al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;
– da 50.000 a 75.000 euro il limite reddituale di applicazione della tassazione agevolata.
Per effetto della modifica, pertanto, dal 1° gennaio 2025, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 L. 287/1991), titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro, costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:
– sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
– sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. N. 26/E/2023:
– nel rispetto dei requisiti indicati, la tassazione sostitutiva si considera il regime naturale per questa tipologia di redditi con la possibilità del lavoratore di richiederne espressa disapplicazione con apposita comunicazione scritta;
– l’imposta sostitutiva viene applicata dal datore di lavoro, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore dipendente, tenendo conto degli importi corrisposti in denaro e con pagamenti elettronici, che deve versarla utilizzando i codici tributo specificati con la risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E.
– ai fini del calcolo del limite reddituale, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva. Ai sensi dell’art. 51 del comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). Entrano nel computo della soglia reddituale le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance;
– il superamento del limite reddituale di redditi di lavoro dipendente, previsto per l’accesso al regime sostitutivo, non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

1) Nuovi requisiti per accedere alla NASpI
In materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI: dal 1° gennaio 2025, ai fini del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.
Più precisamente, secondo quanto disposto dal comma 171 – che inserisce la lettera c-bis) nell’art. 3 c. 1 del D.Lgs. 22/2015 – con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

2) Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati
Il comma 187 esclude l’erogazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge 402/1975  in favore dei lavoratori rimpatriati per le cessazioni del rapporto di lavoro all’estero intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

3) Proroga ammortizzatori sociali
commi da 188 a 195 dispongono la proroga e il finanziamento di alcune misure di sostegno al reddito, quali:
– l’indennità per i lavoratori dei call-center;
– il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale;
Con il comma 196, invece, si riconosce, in via eccezionale, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento è autorizzato, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS:
– con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
– in deroga agli artt. 4 e 22 Del D.Lgs. 148/2015;
– in continuità con le tutele già autorizzate;
– nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025.
A tale ulteriore periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/1975  riguardanti, rispettivamente, la consultazione sindacale e la domanda di concessione.
Infine, al comma 197 si prevede che le risorse assegnate alle Regioni nell’ambito del programma GOL possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

1) Incentivo al posticipo del pensionamento
In materia pensionistica, la legge di Bilancio 2025 conferma l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), innovandolo tuttavia in due aspetti:
– amplia la sua portata includendo oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a “Quota 103” anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025;
– prevede l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
In particolare, ai sensi del comma 161, i lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti all’articolo 14.1 del D.L. 4/2019 per “Quota 103” e all’art. 24, comma 10, del D.L. N. 201/2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Tale quota di contribuzione è esente fiscalmente.

2) Disposizioni in materia di montante contributivo
Al comma 169 si consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.
La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente da tale maggiorazione contributiva non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all’art. 24, commi 7 e 11, del D.L. n. 201/2011 (diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata), ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24.
I contributi versati dal lavoratore riferiti alla suddetta maggiorazione contributiva sono deducibili, ai sensi dall’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.
ATTENZIONE
È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire le modalità attuative, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di versamento della maggiorazione contributiva.

3) Cambio titolo pensionistico
Il comma 172 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 2-ter del D.L. n. 30/1974, che consente l’utilizzo dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Con la disposizione si intende superare l’unica ipotesi residuale (oltre alla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia) di possibile cambio titolo della pensione.
Per i pensionati potenzialmente interessati al cambio di titolo della pensione, l’abrogazione della norma determina la permanenza nella Gestione previdenziale di liquidazione della pensione e, conseguentemente:
– del sistema di calcolo applicato al momento del pensionamento;
– dei parametri adottati in sede di liquidazione in quanto a retribuzioni e, per la quota contributiva, al coefficiente di trasformazione alla base del calcolo della pensione.

4) Opzione donna
Si conferma per tutto il 2025 la misura “Opzione donna”, con i medesimi requisiti anagraficiprevisti per il 2024.
Nel dettaglio, secondo quanto stabilito dal comma 173, di modifica dell’art. 16 del D.L. n. 4/2019, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della L. 296/2006. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

5) Quota 103
Con il comma 174, di modifica dell’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019, si estende la possibilità di accedere al pensionamento anticipato “Quota 103” anche a coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025.
In particolare, al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, nell’anno 2025, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2025 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs. n. 180/2997 e in ogni è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.L. 201/2011.
Coloro che matureranno i requisiti nel 2025, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
– 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;
– 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

6) APE sociale
Il comma 175 proroga fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione dell’APE sociale, di cui ai commi da 179 a 186 dell’art. 1 della L. 232/2016.
In particolare, nel 2025, possono accedere all’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1996, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” (indicate nell’Allegato C alla legge 232/2016) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).
Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).
Ai sensi del comma 176, il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

7) Pensioni minime
Con il comma 177 si prevede un incremento transitorio, per le mensilità relative agli anni 2025 e 2026, dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo in misura pari:
– al 2,2% per il 2025;
– all’1,3% per il 2026.
Il comma 178, invece:
– incrementa di 8 euro, per l’anno 2025, l’importo mensile delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti minimi, le pensioni e gli assegni sociali, di cui all’alinea dell’art. 38, comma 1, della L. 448/2001;
– aumenta, per il 2025, di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale si decade dal beneficio.

8) Pensione per le lavoratrici con 4 o più figli
Il comma 179 eleva da 12 a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri con quattro o più figli, ferma restando la riduzione del medesimo requisito di 4 mesi per ciascun figlio.
Il beneficio concerne esclusivamente le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale.

9) Perequazione soggetti residenti all’estero
Il comma 180in via eccezionale, per l’anno 2025esclude per i pensionati residenti all’estero il riconoscimento dell’incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, per le pensioni superiori al trattamento minimo INPS.
Viene fatta salva l’attribuzione dell’incremento fino a concorrenza dell’importo minimo come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.

10) Misure in materia di previdenza complementare
Con il comma 181, si introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (soggetti interamente contributivi), di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell’assegno sociale stabiliti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
Secondo quanto previsto dal comma 183, per i lavoratori che utilizzano tale possibilità:
– ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente previsto di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni decorrere dal 1° gennaio 2030: pertanto, per accedere al pensionamento anticipato, per tali soggetti, dal 2025, sono necessari 25 anni di contributi e 30 anni dal 2030;
– la pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
ATTENZIONE
Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
Il comma 183, inoltre, aumenta, a decorrere dal 1° gennaio 2030, a 3,2 volte (non più 3 volte) l’importo dell’assegno sociale, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato.

 

MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE

1) Modifiche alla disciplina dell’Assegno di inclusione Adi e del Supporto per la formazione e il lavoro Sfl
Al comma 198 si modifica la disciplina dell’Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), di cui al Capo I del D.L. 48/2023.
In particolare, in relazione all’assegno di inclusione (AdI):
– viene elevato da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del nucleo familiare del richiedente. Tale soglia reddituale è elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
– viene incrementata, in ogni caso, la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
– viene aumentato da 6.000 a 6.500 euro annui l’importo massimo della parte dell’assegno costituita da un’integrazione al reddito familiare. Tale importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
– viene elevato da 3.360 a 3.640 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Tale importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
In relazione, al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), invece, con le modifiche apportate:
– si aumenta da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo;
– si incrementa da 350 a 500 euro mensili l’importo del beneficio;
– si dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

2) Bonus per le nuove nascite
Al fine di incentivare la natalità, viene istituito il bonus nuove nascite, disciplinato dai commi da 206 a 2028.
Il contributo, una tantum, è pari a 1.000 euro ed è riconosciuto:
– per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025;
– a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione ISEE utile ai fini del trattamento non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale di cui al D. Lgs. 230/2021.
Il bonus è corrisposto:
a) per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suoi familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) per i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea:
– in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
– titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
– residenti in Italia.
Il bonus:
– è corrisposto, a domanda, dall’INPS;
– non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
– è erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

3) Novità per il bonus asili nido
Doppia novità per il bonus asili nido, di cui all’art. 1, comma 355, della L. 232/2016.
In primo luogo, al comma 209 si dispone che, nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del buono non rilevino le erogazioni relative all’Assegno unico e universale, di cui al D.Lgs 230/2021.
Al comma 2011, invece, viene eliminata la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per il riconoscimento dell’importo massimo del bonus, pari a 3.600 euro all’anno.
A seguito della modifica, pertanto, in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, il contributo è pari ai seguenti importi massimi:
– 3.600 euro all’anno, per le famiglie con ISEE minorenni fino a 40.000 euro (a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni);
– 1.500 euro all’anno, per le famiglie con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro e nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

4) Congedo parentale
Con il comma 217 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.
In particolare, con un primo intervento, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità del congedo parentale viene elevata all’80% della retribuzione per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al nono mese per poi azzerarsi (ma è sempre del 30% se si inizia a fruire del congedo dal settimo anno). L’indennità si mantiene al 30% nel decimo e nell’eventuale undicesimo mese solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte al trattamento minimo della pensione INPS.

5) Fondo dote famiglia
A sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici con il comma da 270 a 272 si istituisce il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025.
Il Fondo è destinato alla concessione di contributi in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), di cui al D.Lgs. 39/2021, e in favore degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che erogano attività sportiva in favore minori con età compresa tra i 6 anni e i 14 anni.
Il contributo:
– è riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, garantendo un parziale ristoro alle spese per la pratica sportiva;
– è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni.
È demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità attuative.

 

SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Per sostenere le donne vittime di violenza, viene aumentatolo stanziamentodel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del D.L. 223/2006:
– di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse (comma 221);
– di 1 milione di euro annui dall’anno 2025, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell’art. 105-bis del D.L. 34/2020, per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza (comma 222).