Legge-di-bilancio-2026-Legge-199_2025
CAPITOLO 1 – IRPEF, retribuzioni e welfare per lavoratori dipendenti
1.a) Riduzione aliquota IRPEF sul lavoro dipendente
Articolo 1, comma 3
È modificato l’articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR (DPR 917/1986):
l’aliquota IRPEF del secondo scaglione è ridotta dal 35% al 33%.
La riduzione incide direttamente sull’imposta lorda dei redditi di lavoro dipendente e assimilati .
1.b) Riduzione delle detrazioni IRPEF per redditi elevati
Articolo 1, comma 4
Inserito il comma 5-bis all’articolo 16-ter del TUIR.
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare complessivo delle detrazioni IRPEF spettanti è ridotto di 440 euro, con riferimento agli oneri detraibili al 19% (con esclusione delle spese sanitarie) .
1.c) Tassazione agevolata degli aumenti retributivi da rinnovi contrattuali
Articolo 1, comma 7
Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salvo rinuncia del lavoratore, a imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 5%.
La misura si applica ai lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro .
1.d) Premi di produttività e partecipazione agli utili
Articolo 1, comma 9
Per i premi di produttività e le somme di partecipazione agli utili erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicata:
• con aliquota ridotta all’1%;
• entro il limite massimo di 5.000 euro annui.
Resta ferma la disciplina dell’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 208/2015 .
1.e) Tassazione agevolata per lavoro notturno, festivo e a turni
Articolo 1, commi 10 e 11
Per il periodo d’imposta 2026, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti per:
• lavoro notturno;
• lavoro festivo;
• lavoro nei giorni di riposo;
• indennità di turno;
sono assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, a favore dei lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.
La misura è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato.
1.f) Incremento esenzione buoni pasto
Articolo 1, comma 14
Modificato l’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR.
La soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici è elevata da 8 euro a 10 euro giornalieri.
La misura rileva sia ai fini fiscali sia contributivi .
1.g) Trattamento integrativo speciale per turismo e ristorazione
Articolo 1, commi 18–21
Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026, ai lavoratori del settore:
• turismo;
• ricettivo;
• termale;
• somministrazione di alimenti e bevande
è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite a:
• lavoro notturno;
• lavoro straordinario;
• lavoro festivo.
Spetta ai lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro ed è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore .
CAPITOLO 2 – Contributi previdenziali, INPS, DURC e regolarità contributiva
2.a) Definizione agevolata dei debiti contributivi INPS
Articolo 1, commi 82–101
È introdotta una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi anche a contributi previdenziali INPS.
Il debitore estingue il debito versando solo capitale e spese, senza:
• sanzioni;
• interessi;
• somme aggiuntive INPS;
• aggio di riscossione.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali .
2.b) Effetti della definizione agevolata sul DURC
Articolo 1, comma 91, lettera g)
La presentazione della domanda di definizione agevolata produce effetti ai fini del DURC.
Il debitore non è considerato inadempiente ai fini della regolarità contributiva durante il periodo di definizione, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2015.
Effetto rilevante per:
• partecipazione a gare;
• benefici contributivi;
• fruizione di incentivi occupazionali .
2.c) Regime contributivo durante la rateazione
Articolo 1, commi 83–95
In caso di pagamento rateale:
• il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla definizione;
• in tal caso, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.
La disciplina incide direttamente sulla continuità dei benefici contributivi e fiscali collegati alla regolarità INPS .
2.d) Definizione agevolata e procedure concorsuali
Articolo 1, commi 96–99
Possono essere inclusi nella definizione agevolata anche:
• debiti contributivi oggetto di procedure di composizione della crisi;
• piani di ristrutturazione;
• procedure di sovraindebitamento.
Le somme necessarie all’adesione sono considerate crediti prededucibili, con impatto rilevante sui rapporti di lavoro in continuità aziendale .
2.e) Regolazione contributiva e carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni”
Articolo 1, commi 99–101
La nuova definizione agevolata può includere:
• carichi già oggetto di precedenti definizioni decadute;
• carichi relativi a contributi INPS affidati fino al 30 giugno 2022.
Sono esclusi i debiti per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano tutte le rate regolarmente versate .
2.f) Impatto indiretto su incentivi occupazionali
Articolo 1, commi 82–101 (coordinamento sistematico)
La disciplina della definizione agevolata rileva indirettamente per i rapporti di lavoro perché:
• consente il recupero della regolarità contributiva;
• permette l’accesso o il mantenimento di esoneri contributivi;
• evita la perdita di agevolazioni legate all’occupazione stabile.
Elemento essenziale nella gestione del costo del lavoro e delle politiche di assunzioni.
CAPITOLO 3 – Incentivi alle assunzioni, esoneri contributivi e costo del lavoro
3.a) Esonero contributivo per assunzione di donne madri di almeno tre figli
Articolo 1, commi 210–213
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.
L’esonero spetta:
• per 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato;
• per 18 mesi se il contratto a termine è trasformato a tempo indeterminato;
• per 24 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato.
Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
Sono esclusi:
• lavoro domestico;
• apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 .
3.b) Esonero contributivo per assunzioni stabili e ZES Mezzogiorno
Articolo 1, commi 153–155
Per favorire:
• occupazione giovanile stabile;
• pari opportunità per lavoratrici svantaggiate;
• sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno;
è autorizzata una spesa dedicata per riconoscere un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi INAIL), per una durata massima di 24 mesi, in caso di:
• assunzione a tempo indeterminato;
• trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026.
I requisiti operativi e le modalità applicative sono demandati a decreto del Ministro del lavoro, nel rispetto del limite di spesa .
3.c) Priorità al part-time per genitori con almeno tre figli
Articolo 1, comma 214
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la lavoratrice o il lavoratore con almeno tre figli conviventi ha diritto di priorità:
• nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;
• nella rimodulazione dell’orario in caso di part-time;
fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, o senza limiti di età in caso di figli con disabilità.
La riduzione dell’orario deve essere almeno del 40% .
3.d) Esonero contributivo per trasformazioni in part-time senza riduzione del monte ore
Articolo 1, commi 215–218
Per incentivare l’attuazione della priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto senza riduzione del monte ore complessivo è riconosciuto:
• esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
• durata massima 24 mesi;
• limite di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
Sono esclusi:
• lavoro domestico;
• apprendistato.
L’esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni.
Il beneficio è soggetto a monitoraggio INPS e a limiti di spesa pluriennali .
3.e) Coordinamento con incentivi “Decontribuzione Sud”
Articolo 1, comma 178 (interpretazione autentica)
È chiarito che gli esoneri contributivi già previsti per:
• assunzioni di giovani;
• occupazione in aree svantaggiate (Decontribuzione Sud);
si applicano anche ai datori di lavoro che svolgono attività identificate dai codici ATECO indicati nell’allegato XIV alla legge, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle decisioni della Commissione europea richiamate dalla norma .
CAPITOLO 4 – Ammortizzatori sociali, sostegni al reddito e settori speciali
4.a) Proroga APE sociale
Articolo 1, commi 162–163
Le disposizioni sull’APE sociale di cui all’articolo 1, commi 179–186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
Il diritto matura al compimento di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste (disoccupati, caregiver, invalidi, addetti a mansioni gravose).
Il beneficio non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro annui.
Sono incrementate le relative autorizzazioni di spesa pluriennali .
4.b) Indennità per sospensione pesca marittima
Articolo 1, comma 164
È finanziata, per l’anno 2026, un’indennità onnicomprensiva fino a 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore dipendente:
• di imprese di pesca marittima;
• inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca;
in caso di sospensione dell’attività per:
• arresto temporaneo obbligatorio;
• arresto temporaneo non obbligatorio.
Il trattamento è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito .
4.c) Risorse aggiuntive per piani di recupero occupazionale
Articolo 1, comma 165
Sono stanziate ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro per il 2026 per il completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Le risorse affluiscono al Fondo sociale per occupazione e formazione.
La norma incide sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e sulle politiche attive collegate .
4.d) Proroga esonero contributivo per aree di crisi industriale complessa
Articolo 1, comma 166
È prorogato per l’anno 2026 l’esonero della contribuzione addizionale CIG per le unità produttive situate nelle aree di crisi industriale complessa, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.
La proroga opera per un periodo massimo di autorizzazione di 12 mesi ed è rilevante nella gestione delle ristrutturazioni aziendali con impatto occupazionale .
4.e) Contributo economico per madri lavoratrici
Articolo 1, comma 208
È riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma non imponibile fiscalmente e contributiva, pari a 60 euro mensili, alle:
• madri lavoratrici dipendenti (escluso lavoro domestico);
• madri lavoratrici autonome;
con:
• due figli, fino al compimento del decimo anno del secondo figlio;
• più di due figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo;
a condizione che il reddito da lavoro non superi 40.000 euro annui e, in alcuni casi, che non vi sia lavoro a tempo indeterminato.
Le mensilità maturate nel 2026 sono liquidate in un’unica soluzione a dicembre 2026 e non rilevano ai fini ISEE .
CAPITOLO 5 – Pensioni, pensionati e previdenza
5.a) Estensione dell’obbligo contributivo per aziende di maggiori dimensioni
Articolo 1, comma 203
È modificato l’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Dal 1° gennaio 2026, e limitatamente al biennio 2026–2027, sono tenuti al versamento del contributo previsto dalla norma anche i datori di lavoro che:
• raggiungono una media annua di almeno 60 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2032, l’obbligo scatterà stabilmente per:
• aziende con 40 o più dipendenti, calcolati sulla media annua dell’anno precedente.
La disposizione incide indirettamente sul finanziamento del sistema pensionistico .
CAPITOLO 6 – Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto (TFR)
6.a) Adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti
Articolo 1, comma 204, lettere b), c) e d)
È modificato l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, aderiscono automaticamente a una forma di previdenza complementare, salvo esercizio del diritto di recesso.
L’adesione automatica opera:
• verso la forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali;
• in presenza di più forme, verso quella con maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale.
L’adesione comporta la devoluzione del TFR e della contribuzione datoriale prevista dai contratti collettivi .
6.b) Devoluzione del TFR e contribuzione del lavoratore
Articolo 1, comma 204, lettera c) – nuovo articolo 8, comma 7-bis, D.Lgs. 252/2005
Con l’adesione automatica:
• il TFR maturando è devoluto alla forma pensionistica complementare individuata;
• la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista dal CCNL applicato;
• la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Resta ferma la possibilità per il lavoratore di determinare liberamente l’entità della propria contribuzione .
6.c) Diritto di recesso dall’adesione automatica
Articolo 1, comma 204, lettera c) – nuovo articolo 8, comma 7-quater, D.Lgs. 252/2005
Il lavoratore può recedere dall’adesione automatica alla previdenza complementare:
• entro il termine stabilito dalla normativa vigente e dalle disposizioni attuative;
• mantenendo, in tal caso, il TFR secondo il regime ordinario.
Il recesso deve essere esercitato con modalità espresse, secondo le istruzioni che saranno definite a livello regolamentare e di vigilanza .
6.d) Decorrenza delle nuove regole e adeguamento delle istruzioni COVIP
Articolo 1, comma 202
Le disposizioni introdotte in materia di previdenza complementare:
• si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;
• entro la medesima data, la COVIP è tenuta ad adeguare le proprie istruzioni operative e di vigilanza.
La norma è rilevante per:
• datori di lavoro;
• fondi pensione;
• consulenti del lavoro e intermediari previdenziali .
6.e) Coordinamento con il regime del TFR in azienda
Articolo 1, comma 204 – lettura sistematica
Le nuove regole sull’adesione automatica:
• non modificano la disciplina generale del TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile;
• incidono sulla destinazione del TFR maturando per i lavoratori di prima assunzione;
• rafforzano il ruolo della previdenza complementare come secondo pilastro previdenziale.
Resta ferma la disciplina:
• del TFR lasciato in azienda;
• del conferimento al Fondo di Tesoreria INPS per le imprese con almeno 50 addetti.
CAPITOLO 7 – Politiche attive del lavoro, occupabilità e valutazione delle misure
7.a) Valutazione degli effetti occupazionali degli esoneri contributivi
Articolo 1, comma 155
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’economia e delle finanze, elabora un progetto di valutazione degli effetti occupazionali delle misure di esonero contributivo finanziate dalla legge di bilancio 2026.
Alla realizzazione del progetto partecipano:
• INPS;
• INAPP;
• CNEL.
La norma non introduce un beneficio diretto, ma incide sulla tenuta e sulla futura rimodulazione degli incentivi alle assunzioni .
7.b) Monitoraggio INPS e blocco automatico delle agevolazioni
Articolo 1, commi 155 e 213 (coordinamento)
È rafforzato il ruolo dell’INPS nel:
• monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa;
• blocco automatico dell’accoglimento delle domande di incentivo in caso di superamento, anche prospettico, delle risorse disponibili.
Questa previsione è rilevante in chiave operativa, perché condiziona l’effettiva fruibilità delle misure assunzionali .
CAPITOLO 8 – Genitorialità, conciliazione vita-lavoro e tutela familiare
(escluse le misure già trattate su part-time e contributi alle madri)
8.a) Rafforzamento delle misure di flessibilità nel Testo unico maternità/paternità
Articolo 1, comma 219
È introdotto un intervento di rafforzamento della gestione flessibile del rapporto di lavoro nel Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con finalità di:
• tutela della genitorialità;
• preservazione dell’occupazione;
• conciliazione vita privata e lavoro.
La disposizione ha natura di principio e coordinamento, rinviando a successivi interventi normativi e contrattuali .
8.b) Priorità di accesso a misure di conciliazione (profilo sistematico)
Articolo 1, comma 219 – lettura coordinata
La norma consolida un orientamento legislativo che attribuisce ai lavoratori con carichi familiari:
• priorità nell’accesso a strumenti di flessibilità;
• tutela rafforzata in fase di riorganizzazione aziendale.
Non introduce un nuovo diritto immediatamente azionabile, ma incide sull’interpretazione delle scelte datoriali e sul contenzioso potenziale.
CAPITOLO 9 – Settori speciali e discipline derogatorie del lavoro
(senza ripetere turismo, pesca e crisi industriali già trattati)
9.a) Occupazione agricola e contratti di filiera
Articolo 1, comma 157
È modificato l’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
È espressamente previsto che i contraenti dei contratti di filiera agricola possano:
• cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto.
La disposizione ha riflessi indiretti sull’organizzazione del lavoro agricolo e sulla continuità occupazionale .
CAPITOLO 10 – Monitoraggio, limiti di spesa e decreti attuativi
10.a) Clausole generali di monitoraggio della spesa
Articolo 1, commi 153, 178, 213, 218 (lettura sistematica)
Per tutte le principali misure in materia di:
• assunzioni;
• esoneri contributivi;
• conciliazione vita-lavoro;
è previsto il monitoraggio costante della spesa, con obbligo per l’INPS di comunicazione ai Ministeri competenti.
Il superamento dei limiti comporta la sospensione automatica dell’accesso ai benefici .
10.b) Decreti attuativi obbligatori
Articolo 1, commi 154, 216
Quadro generale
Articolo 1, commi 154 e 216 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedono espressamente che alcune delle principali misure in materia di lavoro e contributi non siano immediatamente applicabili, poiché la loro concreta operatività è subordinata all’adozione di decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, in alcuni casi, con altri Ministeri competenti.
La presenza del decreto attuativo non ha funzione meramente regolamentare, ma costituisce condizione di efficacia della norma.
Ambito di applicazione dei decreti attuativi:
- a) Esoneri contributivi per assunzioni e trasformazioni
Articolo 1, comma 154
Il decreto attuativo deve:
individuare le specifiche tipologie di intervento agevolato;
• definire i requisiti soggettivi e oggettivi dei datori di lavoro beneficiari;
• stabilire le modalità di accesso agli esoneri contributivi;
• disciplinare i criteri di priorità, in caso di insufficienza delle risorse;
• garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla legge.
In assenza del decreto:
• non è possibile presentare istanza di esonero;
• eventuali assunzioni effettuate nel periodo transitorio non generano diritto automatico al beneficio;
• il Consulente del Lavoro non può certificare la spettanza dell’incentivo.
- b) Coordinamento con le precedenti misure di incentivo
Articolo 1, comma 154, secondo periodo
Il decreto deve tenere conto della valutazione degli effetti occupazionali delle misure di esonero già introdotte dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.
Questo significa che:
la misura 2026 non è una semplice proroga;
• il perimetro applicativo potrebbe essere ristretto o selettivo;
• alcuni settori o profili di lavoratori potrebbero essere esclusi o graduati.
Elemento critico per la consulenza: l’aspettativa dell’azienda potrebbe non coincidere con l’effettiva platea ammessa dal decreto.
- c) Esonero contributivo per trasformazioni in part-time legate alla genitorialità
Articolo 1, comma 216
Il decreto attuativo deve disciplinare:
le modalità tecniche di fruizione dell’esonero contributivo previsto dai commi 215–217;
• i flussi informativi tra datore di lavoro e INPS;
• le modalità di verifica del mantenimento del monte ore complessivo;
• il coordinamento con le comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
| Misura | Articolo e comma | Decreto attuativo previsto | Contenuto del decreto | Stato applicativo |
| Esonero contributivo per assunzioni stabili (giovani, donne, ZES Mezzogiorno) | Art. 1, comma 153 | Decreto MLPS di concerto con MEF | Definizione requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di accesso, criteri di priorità, rispetto limite di spesa | NON applicabile fino all’emanazione del decreto |
| Coordinamento e valutazione degli incentivi occupazionali | Art. 1, comma 154 | Decreto MLPS di concerto con MEF | Disciplina operativa degli interventi e coordinamento con misure precedenti (DL 60/2024) | NON applicabile – norma di efficacia condizionata |
| Esonero contributivo per trasformazioni in part-time legate alla genitorialità | Art. 1, comma 215 | Decreto MLPS di concerto con Ministro per la famiglia e MEF | Modalità tecniche di fruizione, verifiche sul monte ore, flussi informativi INPS | NON applicabile fino al decreto |
| Attuazione tecnica dell’esonero part-time genitoriale | Art. 1, comma 216 | Medesimo decreto di cui sopra | Disposizioni attuative e operative per l’applicazione dell’esonero | NON applicabile |
| Monitoraggio e blocco automatico degli esoneri | Art. 1, commi 213 e 218 | Atti amministrativi INPS (non decreto ministeriale) | Monitoraggio limiti di spesa e sospensione automatica delle domande | Applicabile solo dopo avvio misura principale |
| Valutazione effetti occupazionali delle misure agevolative | Art. 1, comma 155 | Atti programmatori MLPS–MEF | Progetto di valutazione con INPS, INAPP e CNEL | Applicabile come attività interna, senza effetti diretti per aziende |