L’Inps, con circolare n. 3 del 4 gennaio 2022, ha offerto indicazioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL, in relazione alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 223, L. 234/2021, che – attraverso l’integrazione dell’articolo 15, D.Lgs. 22/2015 – ha previsto una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage), l’ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

La Legge di Bilancio 2022 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

 

L’Inps, con circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI introdotte dall’articolo 1, comma 221, L. 234/2021, che, attraverso modificazioni e integrazioni agli articoli 2-4, D.Lgs. 22/2015 – ha previsto l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI, la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa, nonché la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della NASpI (c.d. décalage).

La circolare individua le diverse tipologie di destinatari della prestazione di disoccupazione: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono, invece, esclusi dalla tutela i dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. L’Istituto precisa che gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2022, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda entro il 31 marzo 2022.