La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2017, n. 1912, ha stabilito che il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la nuova prestazione lavorativa a cui è stato assegnato se si tratta di mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, in quanto si tratta di un comportamento illegittimo del datore di lavoro. Tuttavia, l’atteggiamento del dipendente deve essere proporzionato e conforme a buona fede. Un’eventuale condotta aggressiva sarà valutata dal giudice all’interno di una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, sempreché il dipendente non abbia assunto comportamenti autonomamente illegittimi, quali l’occupazione di spazi aziendali o l’uso di espressioni ingiuriose e sprezzanti nei confronti del datore di lavoro o comunque del superiore. In tale ultimo caso, il recesso datoriale è giustificato.