La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 13747 del 22 maggio 2025, ha confermato la piena legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore assente dal servizio, pur in malattia, che aveva comunicato tardivamente l’assenza e presentato il certificato medico con ritardo

Obbligo di correttezza e diligenza
Il lavoratore ha l’obbligo, imposto sia dal Codice Civile (art. 2104) che dal CCNL applicabile, di comunicare tempestivamente l’assenza per malattia (di norma entro un giorno dall’inizio) e giustificare eventuali ritardi ** **.

Onere della prova
Spetta al datore di lavoro dimostrare l’effettività dell’assenza ingiustificata (es. tramite registri di presenza, timbrature) ** . Una volta provato ciò, spetta al lavoratore dimostrare che l’assenza o il ritardo siano imputabili a cause oggettive e non volontarie (ad esempio, ricovero urgente o impedimenti sopravvenuti).

Violazione del vincolo fiduciario
Un’omessa o tardiva comunicazione può ledere in modo irreparabile la fiducia tra datore e lavoratore, elemento essenziale nel rapporto di lavoro, anche in assenza di danni materiali all’organizzazione aziendale .

Comportamento reiterato
La situazione si aggrava se il ritardo nella presentazione del certificato si ripete nel tempo, rendendo sempre più difficile per il lavoratore giustificare tali condotte .

Dimissioni di fatto
Qualora l’assenza non giustificata superi i 15 giorni, potrebbe configurarsi una dimissione di fatto, anche al di fuori del periodo di malattia, ma sempre a condizione che sussista la giusta motivazione e documentazione dell’assenza.

Per i datori di lavoro:

  • È sufficiente dimostrare l’assenza e la mancata comunicazione per giustificare il licenziamento.
  • Anche senza gravi danni operativi, il mero venir meno dell’obbligo fiduciario può legittimare il recesso disciplinare.

Commento finale
La sentenza n. 13747 del 22 maggio 2025 ribadisce con chiarezza un principio imprescindibile: la tempestività nella gestione delle assenze per malattia è cruciale, sia per motivi organizzativi, sia per mantenere intatto il rapporto fiduciario alla base del diritto del lavoro. Chi ritarda – anche per un solo giorno – rischia sanzioni gravi, fino al licenziamento per giusta causa, a meno che non possa dimostrare circostanze eccezionali che giustifichino quel ritardo.