Il licenziamento comunicato con email ordinaria può essere valido se il lavoratore ha effettivamente ricevuto e letto il messaggio. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, precisando che l’art. 2 della legge n. 604/1966 richiede la forma scritta, ma non impone necessariamente PEC, raccomandata o consegna a mano. Le eventuali previsioni del CCNL sulle modalità di invio regolano la fase di trasmissione, ma non comportano nullità se manca una sanzione espressa. Resta però un punto decisivo: la prova. Con una email ordinaria il datore deve dimostrare che il lavoratore l’ha ricevuta e conosciuta. Per questo PEC, raccomandata A/R o consegna a mano restano le modalità più sicure