Con l’Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5440, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito che, nei procedimenti disciplinari, la proporzionalità della sanzione non può essere valutata solo in base alla gravità oggettiva del fatto contestato.

Il giudice deve considerare anche gli elementi soggettivi del caso concreto, compresa l’eventuale condizione psichica del lavoratore, quando questa possa incidere sulla coscienza e volontà della condotta.

Nel caso esaminato, un dipendente era stato licenziato per giusta causa dopo aver rivolto minacce ai vertici aziendali al momento della ricezione di due contestazioni disciplinari. Il lavoratore aveva sostenuto che la propria condizione psichica, collegata a una situazione di abuso di alcol, avesse compromesso la capacità di autodeterminarsi.

La Cassazione ha chiarito un principio importante: prima ancora di valutare la colpa o l’intenzionalità, occorre verificare se il comportamento sia realmente riferibile al lavoratore sotto il profilo della coscienza e volontà. Tuttavia, nel caso concreto, sulla base degli accertamenti svolti, è stata confermata la legittimità del licenziamento, poiché il lavoratore era stato ritenuto lucido al momento dei fatti e la condotta minacciosa era stata considerata grave.

La decisione conferma quindi un equilibrio: la condizione personale del lavoratore deve essere valutata, ma non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare né impedisce il licenziamento quando il fatto risulti cosciente, volontario e incompatibile con la prosecuzione del rapporto.