Il recente interpello 1/2026 dell’l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme riconosciute a un dirigente licenziato mentre era fiscalmente residente e operava all’estero, in Finlandia, nell’ambito di un distacco internazionale.
Il caso riguardava un accordo di conciliazione che prevedeva due tipologie di somme:
– un’indennità sostitutiva del preavviso, suddivisa tra società italiana e società finlandese;
– un’ulteriore indennità per la cessazione del rapporto e del distacco, interamente a carico della società finlandese.
L’Agenzia ha stabilito che l’Italia può tassare solo la quota di indennità di preavviso riferibile al periodo di lavoro svolto in Italia e corrisposta dal datore di lavoro italiano, applicando la ritenuta come sostituto d’imposta.
Al contrario, le somme pagate dalla società finlandese, sia per il preavviso sia per la cessazione del rapporto, non sono imponibili in Italia, poiché il dirigente era non residente e l’attività lavorativa si svolgeva integralmente all’estero.
La decisione si fonda sulle regole del TUIR in materia di redditi dei non residenti e sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta.
In sintesi: conta dove si lavora e chi paga, non solo il fatto che il rapporto sia nato in Italia.