La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 13741 del 22 maggio 2025 ha stabilito che la sentenza d’appello che attribuiva un’indennità risarcitoria pari a 14 mensilità a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo deve essere cassata senza rinvio. La motivazione è che la misura massima dell’indennità può essere riconosciuta solo se sussistono congiuntamente due condizioni: un’anzianità di servizio ultraventennale e una dimensione aziendale che ricomprenda più di 15 e fino a 60 dipendenti, distribuiti su unità produttive e ambiti comunali con meno di 15 dipendenti ciascuno. Nel caso in esame, il secondo requisito non era stato accertato.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha deciso nel merito liquidando l’indennità nella misura massima di 6 mensilità, tenendo conto della lunga anzianità di servizio della lavoratrice.

Riassunto della decisione

Elemento Dettaglio
Contesto Licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo.
Decisione d’appello Riconosciute 14 mensilità come indennità risarcitoria.
Intervento della Cassazione Sentenza cassata senza rinvio perché mancante del requisito dimensionale richiesto.
Requisiti per 14 mensilità 1. Anzianità superiore a 20 anni e 2. Datore con più di 15 e fino a 60 dipendenti, distribuiti in micro-unità.
Conclusione Indennità ridotta a 6 mensilità, riconoscendo solo l’anzianità di servizio ma non il requisito aziendale.