Con la sentenza n. 740 del 13 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento disciplinare è illegittimo quando la condotta contestata al lavoratore, secondo il CCNL o il regolamento aziendale, è sanzionabile solo con una misura conservativa.

Il caso riguardava un dipendente di un supermercato, addetto al reparto gastronomia, licenziato per aver affettato e consumato salumi a fine turno in violazione delle regole igienico-sanitarie e delle disposizioni aziendali adottate durante la pandemia.

La Corte d’Appello aveva ritenuto che il comportamento non rientrasse tra le “gravi mancanze” previste dal CCNL come giusta causa di licenziamento, ma costituisse una violazione del regolamento aziendale punibile con sanzione conservativa. Per questo aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore.

La Cassazione ha confermato tale impostazione, evidenziando che la sanzione espulsiva può essere applicata solo nei casi espressamente previsti o in presenza di condotte di gravità analoga. In presenza di una violazione che il CCNL o il regolamento aziendale qualificano come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento risulta sproporzionato.

Di conseguenza il ricorso dell’azienda è stato respinto e confermata la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto la condotta accertata rientrava tra quelle punibili con sanzioni non espulsive.