Con la sentenza 125/2022 la Corte Costituzionale   ha stabilito un principio fondamentale  riguardante la tutela ai lavoratori nel caso  di licenziamento per giustificato motivo  il cosiddetto motivo economico, contenuto nell’articolo 18 della legge 300 1970 (Statuto dei lavoratori) , nel testo modificato dalla riforma Fornero 92 20212 . Il giudizio  avrà un impatto diretto non solo sulle prossime sentenze ma anche sulle liti in corso.

Nella  decisione si afferma che   il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta” (settimo comma, secondo periodo).

Secondo il giudice rimettente (Tribunale di Ravenna)  vi sarebbe, in primo luogo, «una ingiustificata, irrazionale ed illegittima differenziazione» tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dall’altro lato. Solo nella prima fattispecie sarebbe richiesta – ai fini della reintegrazione del lavoratore – una insussistenza manifesta del fatto e tale trattamento differenziato sarebbe sprovvisto di una plausibile ragion d’essere.  IL vulnus al principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) si coglierebbe anche nel raffronto con la disciplina dei licenziamenti collettivi, che – nel caso di violazione dei criteri di scelta – concede la reintegrazione, invece preclusa per i licenziamenti individuali determinati da ragioni economiche.

Di conseguneza non solo, gli effetti della pronuncia riguardano anche i giudizi in corso, nell’ambito dei quali i giudici non potranno più fare applicazione della norma illegittima, accertando se il fatto costituente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sia o meno manifestamente insussistente. D’ora in poi, anche nei procedimenti pendenti e non ancora definiti con sentenza, i giudici dovranno limitarsi ad accertare se i motivi organizzativi posti alla base del licenziamento siano realmente esistenti, senza effettuare alcuna verifica in ordine alla manifesta insussistenza degli stessi.