Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore non può essere automatico. Anche quando il medico competente accerta che il dipendente non è più idoneo alle mansioni originarie, il datore di lavoro deve verificare se esistano soluzioni alternative.
Il punto centrale è il cosiddetto repêchage: prima di licenziare, l’azienda deve valutare se il lavoratore possa essere adibito ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche inferiori, purché disponibili e coerenti con l’organizzazione aziendale.
L’onere della prova resta in capo al datore di lavoro. Non basta affermare genericamente che non vi sono posti liberi: occorre dimostrare, in modo concreto, che non esistono mansioni utilizzabili nell’intera struttura aziendale.
La Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4722 del 03/03/2026 conferma quindi che l’inidoneità fisica non legittima da sola il recesso. Il licenziamento è valido solo se il datore prova sia l’impossibilità di mantenere il lavoratore nelle mansioni originarie, sia l’impossibilità di ricollocarlo altrove.
In mancanza di questa verifica, il licenziamento rischia di essere dichiarato illegittimo.