La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24814/2022, rigetta il ricorso dell’INPS che chiedeva ad una azienda il versamento dei contributi  non versati   ritenendo  che la corresponsione del cd. “premio di presenza” concordato  a livello territoriale  non possa rientrare nella nozione di premio di produttività che da diritto alla decontribuzione prevista dal DL 67 1997 .

 La  sentenza della Suprema Corte  sostiene  invece che il premio di risultato connesso alla riduzione dell’assenteismo  puo dare diritto all’agevolazione fiscale purche tale criterio sia stato inserito in sede di contratto collettivo aziendale tra gli indicatori della produttività.