Con una circolare riepilogativa, la n. 76 del 30 giugno 2021, e con un messaggio del giorno successivo, il n. 2637, l’INPS ha diramato le proprie disposizioni per l’adeguamento delle aliquota contributive al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che rientrano nei diversi campi di applicazione previsti dalla riforma del D.L.vo n. 148/2015, avvenuta attraverso la legge n. 234/2021. I versamenti sono dovuti a partire dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che sono dovuti anche gli arretrati per il periodo trascorso fino allo scorso mese di giugno: e dovranno essere versati entro il mese di settembre.

Attraverso la riforma, nessun lavoratore subordinato (ad eccezione di chi ha la qualifica di dirigente) è senza ammortizzatore, anche ci occupa un solo dipendente, in effetti  sono entrati sotto l’ombrello protettivo anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (primo livello, professionalizzante, alta formazione), ovviamente, ciò che cambierà per le varie situazioni  non è il massimale di integrazione che è uguale per tutti, ma la durata e le modalità di richiesta che afferiscono a strutture operative diverse (CIGO, CIGS, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi alternativi, Fondi anche intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano).

La circolare n. 76 si occupa delle aliquote contributive nuove che riguardano sia il FIS che la CIGS e restano, ovviamente, fuori quelle dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi alternativi che, tra le altre cose, debbono, entro il prossimo31 dicembre, effettuare alcune operazioni di adeguamento per mettersi in regola con i cambiamenti avvenuti. Quelli dei settori che non li hanno istituiti sono tenuti ad adempiere entro la fine dell’anno: se non lo faranno, sarà il FIS ad esercitarne le competenze.

Per completezza di informazione, ricordo come, a tutela dei versamenti ai Fondi bilaterali previsti dagli articoli 26, 27 e 40, a partire dal 1° gennaio 2022, la loro regolarità è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Un passaggio fondamentale che ha riguardato tutti gli ammortizzatori ordinari e straordinari riguarda l’attribuzione di specifici codici di autorizzazione, cosa particolarmente importante per quelle aziende, ora individuate dal comma 3-bis dell’art. 20 che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che operano su più sedi. Il requisito dimensionale è unitario e consente al datore di lavoro di chiedere l’ammortizzatore di riferimento a partire dal mese successivo a quello nel quale si è raggiunto il limite minimo occupazionale previsto dalla norma.

Un discorso del tutto analogo è previsto per i datori che rientrano nel campo di applicazione del FIS e dove esiste una differenziazione legata al numero dei dipendenti: fino a 5, fino a 15 ed oltre i 15. La circolare n. 76 tiene a sottolineare come nel campo di applicazione del FIS rientrino anche le aziende industriali a capitale interamente pubblico escluse dal campo di applicazione della CIGO e della CIGS e che non rientrano in specifici Fondi di solidarietà bilaterali.

Il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 si occupa degli arretrati affermando che i datori di lavoro possono versarli su una delle denunce UniEmens di luglio, agosto e settembre utilizzando alcuni codici causale riportati nella predetta comunicazione.

Ecco quali sono le aliquote contributive che i datori di lavoro sono tenuti a versare?

CIGO

Un quadro generale non può che comprendere anche quelli relativi alla CIGO, delineati dall’art. 13 del D.L.vo n. 148/2015, per le aziende interessate le quali sono quelle che rientrano nei settori indicati dall’art. 10. Le aliquote contributive non hanno subito alcun cambiamento:

  1. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti impiegati, operai ed apprendisti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  2. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti già individuati sub a) delle imprese industriali che occupano più di 50 dipendenti;
  3. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti già individuati sub a) delle imprese industriali ed artigiane del settore edile;
  4. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai ed apprendisti delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
  5. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  6. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che occupano più di 50 dipendenti.

Il limite dimensionale (comma 2) viene determinato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio dei dipendenti dichiarato dall’impresa relativamente al personale in forza nell’anno precedente. Per le imprese costituite in corso d’anno è preso, come riferimento, il numero dei dipendenti in forza alla scadenza del primo mese. Nel computo vanno compresi sia gli apprendisti (con qualsiasi tipologia contrattuale) che i lavoratori a domicilio.

I dati debbono essere forniti dalle imprese all’INPS: all’Istituto vanno, altresì, comunicate le variazioni che possono comportare una variazione della misura contributiva.

E’ appena il caso di ricordare la sottolineatura del comma 3: nell’ipotesi in cui vi sia richiesta del trattamento integrativo va pagato anche il contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 che, invece, non è dovuto per eventi non evitabili (ad esempio, intemperie meteorologiche).

CIGS

Il contributo ordinario previsto dall’art. 23 è dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del dipendente, ma per il solo anno 2022 esso risulta essere dello 0,27%, di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore: tale aliquota “di favore” riguarda le imprese con un organico superiore ai 15 dipendenti e quelle che rientrano nel campo di applicazione del FIS (art. 20, comma 3-bis). Per le altre il contributo ordinario resta sempre dello 0,90% anche nel 2021. A partire dal 1° gennaio 2023 l’aliquota contributiva sarà per tutti uguale e torna ad essere quella indicata dall’art. 23.

Contributo addizionale

Nulla è cambiato, per l’immediato circa il contributo addizionale che occorre pagare (art. 5) in caso di richiesta di ammortizzatore sia per un intervento ordinario che per uno straordinario, con la sola eccezione degli eventi non oggettivamente evitabili:

  1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla integrazione salariale anticipata), relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  2. 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;
  3. 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

A partire dal 2025 le imprese che per 24 mesi consecutivi non hanno fatto ricorso ad interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria avranno un abbattimento dell’aliquota percentuale relativa ai primi 12 mesi che passerà dal 9% al 6%.

 Fondo di integrazione salariale (FIS)

Fino al 31 dicembre 2021 l’aliquota di finanziamento, suddivisa in 2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore, era per le imprese con un organico fino a 15 dipendenti pari allo 0,45%, mentre per quelle sovradimensionate era pari allo 0,65%.

La riforma del D.L.vo n. 148/2015 ha stabilito, per il solo 2022 le seguenti aliquote:

  1. Fino a 5 dipendenti: 015% di cui lo 0,10% sulla retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e lo 0,5% del lavoratore;
  2. Da 5,1 a 15 dipendenti: 0,55%, di cui 0,3666% a carico del datore e 0,1833% a carico del dipendente;
  3. Oltre i 15 dipendenti: 0,69%, la cui suddivisione tra datore di lavoro e lavoratore è rispettivamente, dello 0,46% e dello 0,23%;
  4. Oltre i 50 dipendenti (ma soltanto per le imprese commerciali, per quelle della logistica, per le agenzie di viaggio e turismo e per gli operatori turistici): 0,24%, suddivisi in 0,16% a carico dell’azienda e 0,08% a carico del lavoratore.

Dal 1° gennaio 2023 la contribuzione ordinaria sarà:

  1. Fino a 5 dipendenti: 0,50%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente (i due valori sono, rispettivamente, 0,3333% e 0,2666%);
  2. Oltre i 5 dipendenti: 0,80% di cui 0,5333% a carico del datore e 0,2666% a carico del lavoratore.

Due parole, infine, sulla contribuzione addizionale per il FIS che scatta nel momento in cui si chiedono gli ammortizzatori sociali la cui durata, nel biennio mobile, è indicata nel comma 3 – bis dell’art. 26 e che distingue, ai fini della durata, tra i datori di lavoro con un organico dimensionato fino a 5 dipendenti (13 settimane nel biennio mobile) e quelli con un numero di dipendenti superiore (26 settimane nel medesimo periodo): esso non ha subito variazioni ed è pari al 4%. L’eccezione alla regola generale è rappresentata dalla causale dovuta ad eventi non oggettivamente evitabili che non comporta il pagamento di alcun onere addizionale.