Con questo approfondimento si intendono fornire chiarimenti in ordine alla questione controversa sulla obbligatorietà della iscrizione e contribuzione agli enti bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
L’iscrizione a un ente bilaterale non è un obbligo di legge generalizzato, ma può diventare un obbligo contrattuale per il datore di lavoro che aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato.
Il tema è più complesso di come lo si presenta tant’è vero che negli anni si sono avvicendate diverse sentenze giurisprudenziali (Sentenza n. 437/2023, Tribunale di Milano; Sentenza n. 243/2018, Tribunale di Verona; Sentenza n. 5785/2014, Tribunale di Bergamo), le quali hanno sempre dato forza alle prestazioni che questa tipologia di associazioni eroga e che assumono la qualità di una vera e propria componente indiretta della retribuzione globale del lavoratore (mancato rispetto anche del diritto retributivo al trattamento equipollente).
Il Ministero del Lavoro (circolare n. 43/2010), ha chiarito che il datore di lavoro, pur avendo la libertà di aderire o non aderire all’ente Bilaterale, in caso di mancata adesione rimane obbligato a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal contratto di riferimento. Il lavoratore matura un diritto contrattuale di natura economico/normativa (retribuzione aggiuntiva o integrativa) nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento. Il lavoratore, pertanto, acquisisce il diritto alla cosiddetta “prestazione equivalente”.
In pratica, quindi, il datore di lavoro che aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato avrà l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente bilaterale di riferimento; il datore di lavoro che non aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato, non avrà l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente bilaterale di riferimento, ma sarà obbligato a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità, scegliendo di sobbarcarsi internamente di tale adempimento sia somministrando una indennità sostitutiva (EAR) che rimborsando direttamente al dipendente la prestazione richiesta in misura equivalente di quanto avrebbero corrisposto gli enti bilaterali..
Nulla vieta al datore di lavoro di garantire la prestazione equivalente attraverso il ricorso ad enti terzi e/o ad altri enti bilaterali costituiti, nel settore di riferimento, da associazioni datoriali cui aderisce.
In sintesi, se si applica un CCNL ma il datore di lavoro non si associa ai sindacati/associazioni firmatarie, ha generalmente la libertà di non iscriversi, a patto di erogare ai dipendenti quanto previsto dal contratto tramite altri canali.
Il datore di lavoro, dunque, per quanto libero di non aderire agli enti bilaterali istituti dalla contrattazione nell’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente tutelata ex art. 39 Cost, non può comunque sottrarsi all’obbligo di riconoscere al lavoratore una indennità sostitutiva, in quanto la mancata adesione e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si tradurrebbe in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore non iscritto