Con la Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026, l’Istituto aggiorna le indicazioni sulla tutela previdenziale della malattia, adattandole alle nuove modalità di cura oggi spesso svolte fuori dal ricovero ospedaliero tradizionale.
Il principio resta quello della tutela della salute, richiamato dall’articolo 32 della Costituzione, e della sospensione del rapporto per malattia prevista dall’articolo 2110 del codice civile.
La novità principale è l’equiparazione al ricovero o al day hospital di alcune prestazioni sanitarie complesse che impediscono al lavoratore di rendere la prestazione lavorativa.
| Prestazioni equiparate al day hospital/ricovero | Esempi |
| Prestazioni ambulatoriali complesse | Day Service, Day Surgery, MAC, BIC, PAC, PDTA |
| Salute mentale e riabilitazione | CSM, SPDC, strutture psichiatriche residenziali, RSA sanitarie, Hospice |
| Emergenza e percorsi terapeutici | OBI, Degenza Breve, comunità terapeutiche sanitarie, centri per DNA |
Per queste ipotesi non basta la semplice presenza in struttura: occorre documentazione sanitaria idonea, come attestazione di accesso, certificato di dimissione, cartella clinica o Piano Terapeutico Individuale.
| Caso | Trattamento |
| Ricovero, day hospital o struttura sanitaria accreditata | Regole del ricovero |
| Struttura socio-educativa o semiresidenziale non sanitaria | Malattia comune |
| Malattia comune | Certificato medico telematico e fasce di reperibilità |
L’INPS chiarisce quindi che la tutela non dipende solo dal “ricovero” in senso tradizionale, ma dalla natura sanitaria della prestazione e dalla concreta impossibilità del lavoratore di svolgere l’attività.
Per aziende e consulenti del lavoro diventa essenziale verificare correttamente la certificazione prodotta, perché dalla qualificazione dell’assenza dipendono indennità, reperibilità e gestione del periodo di malattia.