Dal 9 agosto 2025 entra in vigore la legge n. 106/2025, che introduce nuove tutele per i lavoratori, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche.
Tra le principali novità:

  • la possibilità di richiedere fino a 24 mesi di congedo con conservazione del posto di lavoro;
  • 10 ore annue di permessi aggiuntivi a partire dal 1° gennaio 2026.

Congedo fino a 24 mesi
I lavoratori dipendenti con un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono chiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato, della durata massima di 24 mesi, durante il quale:

  • si conserva il posto di lavoro;
  • non si ha diritto alla retribuzione;
  • non si possono svolgere altre attività lavorative.

Il congedo decorre dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata previsti dal contratto o dalla legge. Non viene conteggiato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma può essere riscattato versando i contributi corrispondenti.
Per i lavoratori autonomi con attività continuativa per un committente, il limite è di 300 giorni per anno solare.
Lo stato di salute deve essere certificato da un medico di medicina generale o da un medico specialista di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Permessi retribuiti aggiuntivi
Dal 1° gennaio 2026 la legge prevede 10 ore annue di permesso retribuito in più rispetto alle tutele già vigenti e ai CCNL, che attualmente garantiscono in media 18 ore.
I permessi spettano a lavoratori con malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, e a chi soffre di malattie invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità superiore al 74%.
Le ore devono essere prescritte da un medico e sono coperte da indennità economica prevista dalla normativa sulla malattia.
Nel settore privato l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio contributivo con l’INPS.
La copertura è figurativa ai fini previdenziali e i permessi spettano anche se la malattia riguarda un figlio minorenne del lavoratore.

Fondo per premi di laurea
L’art. 3 della legge n. 106/2025 istituisce, dal 2026, un fondo di 2 milioni di euro per premi di laurea alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche.

Finalità della legge
La nuova disciplina rafforza le tutele, garantendo la conservazione del posto di lavoro durante assenze prolungate per malattie gravi e aumentando le ore di permesso retribuito per cure e controlli, sostenendo così i lavoratori e le famiglie in momenti di particolare fragilità.