Per i lavoratori dipendenti del settore privato, i periodi legati alla maternità e al congedo parentale possono avere effetti importanti sia sul diritto alla pensione sia sulla misura dell’assegno. Le regole cambiano, però, a seconda che l’assenza si collochi durante il rapporto di lavoro oppure al di fuori di esso e in funzione della prestazione pensionistica richiesta.
| CASO | COPERTURA PREVIDENZIALE | REQUISITI / CONDIZIONI | EFFETTO SULLA PENSIONE |
| Congedo di maternità durante il rapporto di lavoro | Contribuzione figurativa gratuita | Congedo riconosciuto secondo la disciplina vigente | Utile, in via generale, sia per il diritto sia per la misura della pensione |
| Congedo di paternità sostitutivo durante il rapporto | Contribuzione figurativa gratuita | Nei casi in cui il padre fruisce del congedo in sostituzione della madre | Utile, in via generale, per diritto e misura |
| Congedo parentale durante il rapporto di lavoro | Contribuzione figurativa | Fruizione del congedo secondo i requisiti di legge | Utile, in via generale, per diritto e misura; non richiede riscatto |
| Maternità verificatasi fuori dal rapporto di lavoro | Accredito figurativo gratuito su domanda | Necessari almeno 5 anni di contribuzione effettiva derivante da attività lavorativa subordinata; il periodo non deve essere già coperto da contribuzione | Il periodo riconosciuto è utile, in via generale, per diritto e misura |
| Maternità fuori dal rapporto: evento risalente nel tempo | Accredito figurativo gratuito | Sempre con il requisito dei 5 anni; la durata riconoscibile è determinata secondo la disciplina vigente all’epoca dell’evento | Utile per diritto e misura nei limiti del periodo riconoscibile |
| Periodo corrispondente al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro | Riscatto oneroso | Almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa e ricorrenza delle condizioni previste dalla legge | Incrementa l’anzianità contributiva e, secondo il sistema di calcolo applicabile, può incrementare l’importo della pensione |
| Periodo di maternità mancante nell’estratto conto INPS | Richiesta di accredito/sistemazione della posizione assicurativa | Occorre documentare il periodo e il relativo diritto | Consente di recuperare il periodo non correttamente registrato |
| Pensione anticipata ordinaria | I contributi figurativi di maternità sono normalmente utilizzabili | Devono essere verificati gli specifici requisiti della prestazione | La maternità figurativa, di per sé, non impedisce l’accesso alla pensione anticipata ordinaria |
| Pensione di vecchiaia ordinaria | Figurativi normalmente utili | Rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi previsti | Utili, in via generale, al raggiungimento del requisito contributivo |
| Pensione anticipata contributiva a 64 anni | I figurativi rimangono accreditati ma non sono contribuzione effettiva | Nel 2026 sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione effettiva, oltre agli altri requisiti | I periodi figurativi di maternità non consentono di completare i 20 anni effettivi richiesti |
| Madre nel sistema interamente contributivo | Oltre alla copertura della maternità sono previste specifiche agevolazioni pensionistiche | Applicazione integrale del sistema contributivo | Possibile riduzione dell’età pensionabile di 4 mesi per figlio, entro il limite massimo previsto, oppure applicazione di coefficienti di trasformazione più favorevoli |
| Madre con 1 figlio – anticipata contributiva | Agevolazione sulla soglia d’importo | Restano necessari età e 20 anni effettivi | Soglia minima della pensione ridotta rispetto a quella ordinaria |
| Madre con almeno 2 figli – anticipata contributiva | Agevolazione ulteriormente rafforzata sulla soglia d’importo | Restano necessari età e 20 anni effettivi | Soglia minima ulteriormente ridotta |
| Lavoratrice con contribuzione ante 1996 – sistema misto | Maternità figurativa valorizzata secondo le regole delle diverse quote pensionistiche | Dipende dalla collocazione temporale dei periodi | Può concorrere sia al diritto sia alla misura della pensione |
| Lavoratrice interamente nel sistema contributivo | Contribuzione figurativa valorizzata secondo le regole contributive | Attenzione alle prestazioni che richiedono espressamente contribuzione effettiva | Utile previdenzialmente, ma figurativo ed effettivo non sono sempre intercambiabili |
Il punto fondamentale è quindi distinguere accredito figurativo e riscatto. La maternità durante il rapporto di lavoro è normalmente coperta gratuitamente; anche il congedo parentale fruito in costanza di rapporto beneficia della copertura figurativa. Fuori dal rapporto di lavoro, invece, la maternità può essere accreditata gratuitamente in presenza del requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva da lavoro subordinato, mentre per i periodi corrispondenti al congedo parentale può entrare in gioco il riscatto oneroso.
Particolare attenzione deve essere prestata alle pensioni che richiedono espressamente contribuzione effettiva: in questi casi un periodo figurativo, pur essendo presente e utile nella posizione assicurativa, non può automaticamente sostituire i contributi effettivamente versati.