L’incremento salariale complessivo previsto dal contratto è di 205,32 euro mensili al livello C3, di cui 27,70 euro già erogati a giugno 2025 ed i restanti, distribuiti in tre tranche:
- 1° giugno 2025: +27,70 euro già erogati
- 1° giugno 2026: +53,17 euro
- 1° giugno 2027: +59,58 euro
- 1° giugno 2028: +64,87 euro
L’incremento complessivo è pari a circa il 9,64% nel quadriennio 2025-2028, superiore all’andamento Ipca previsto nel periodo.
Lo stesso schema riguarda tutti i livelli, con importi differenziati come da tabella seguente.
Nuovi minimi tabellari 2025-2028
| LIVELLO | AUMENTO 1/6/2025(€) | MINIMO 1/6/2025(€) | AUMENTO 1/6/2026(€) | MINIMO 1/6/2026(€) | AUMENTO 1/6/2027(€) | MINIMO 1/6/2027(€) | AUMENTO 1/6/2028(€) | MINIMO 1/6/2028(€) | AUMENTO COMPLESSIVO(€) |
| D1 | 22,36 | 1.742,03 | 42,91 | 1.784,94 | 48,08 | 1.833,02 | 52,35 | 1.885,37 | 165,70 |
| D2 | 24,79 | 1.931,78 | 47,59 | 1.979,37 | 53,33 | 2.032,70 | 58,06 | 2.090,76 | 183,77 |
| C1 | 25,33 | 1.973,51 | 48,61 | 2.022,12 | 54,47 | 2.076,59 | 59,30 | 2.135,89 | 187,71 |
| C2 | 25,86 | 2.015,24 | 49,64 | 2.064,88 | 55,64 | 2.120,52 | 60,57 | 2.181,09 | 191,71 |
| C3 | 27,70 | 2.158,26 | 53,17 | 2.211,43 | 59,58 | 2.271,01 | 64,87 | 2.335,88 | 205,32 |
| B1 | 29,69 | 2.313,34 | 56,99 | 2.370,33 | 63,86 | 2.434,19 | 69,53 | 2.503,72 | 220,07 |
| B2 | 31,85 | 2.481,84 | 61,14 | 2.542,98 | 68,51 | 2.611,49 | 74,59 | 2.686,08 | 236,09 |
| B3 | 35,56 | 2.770,74 | 68,25 | 2.838,99 | 76,49 | 2.915,48 | 83,28 | 2.998,76 | 263,58 |
| A1 | 36,41 | 2.837,12 | 69,89 | 2.907,01 | 78,32 | 2.985,33 | 85,27 | 3.070,61 | 269,90 |
Flexible benefits
Sul fronte del welfare aziendale, i flexible benefits crescono da 200 a 250 euro annui, raggiungendo nel periodo 2021-2028 un totale di 1.750 euro netti per addetto.
- incremento dei flexible benefits da 200 a 250 euro annui per ogni lavoratore
- erogazione del nuovo importo entro febbraio 2026, con anticipo rispetto alla consuetudine di giugno
- nel periodo 2021-2028 il totale dei flexible benefits raggiunge 1.750 euro netti per addetto.
Orario, permessi e riduzione dei turni
Il nuovo CCNL introduce un pacchetto di misure pensate per rendere il lavoro più flessibile senza penalizzare i lavoratori. Le principali novità sono:
- aumento dei PAR collettivi da 5 a 7 giorni annui (da 40 a 64 ore);
- riduzione dei PAR individuali per riequilibrio complessivo;
- ampliamento dell’orario plurisettimanale a 96 ore annue, con tetto massimo di 128 ore tra plurisettimanale e straordinario per le quote esenti.
Si tratta di modifiche ritenute decisive da Federmeccanica e Assistal per migliorare la gestione dei carichi produttivi ed evitare ricorso eccessivo a straordinari non programmati.
PAR e utilizzo dei permessi
- Introduzione di 3 nuovi eventi annui per cui è possibile usare i PAR senza preavviso in caso di imprevisti rilevanti
- per i lavoratori a giornata, utilizzo dei PAR a gruppi minimi di 2 ore (prima 4 ore)
- riduzione del preavviso standard da 10 a 7 giorni per la fruizione programmata
- aumento della quota massima di assenze contemporanee dal 5% al 6% con preavviso e dall’10% all’11% nei casi senza preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative
- rafforzata la gestione del conto ore individuale: l’azienda deve rispondere alla richiesta di permesso entro 15 giorni
- PAR ad uso collettivo: da 5 a 7 giorni annui; le quote non programmate entro settembre tornano nel conto ore individuale
Orario plurisettimanale e riduzione per turni disagiati
- Aumento del tetto di orario plurisettimanaleda 80 a 96 ore annue
- innalzamento a 128 ore del limite complessivo tra plurisettimanale e straordinario in regime agevolato
- le 16 ore eccedenti le prime 80 sono maggiorate di un ulteriore 8%
- dal 1° gennaio 2027: +4 ore di permessi annui per i lavoratori su 18 o più turni (escluso il settore siderurgico)
- dal 1° gennaio 2028: ulteriori +4 ore per i lavoratori su 21 turni, per un totale di 8 ore annue di riduzione
- istituzione di una Commissione nazionale per analizzare e avviare sperimentazioni sulla riduzione dell’orario di lavoro
Stabilizzazioni obbligatorie contro la precarietà
Il contratto introduce nuove regole che rafforzano la stabilità occupazionale e e puntano a superare forme di precarietà strutturale, introducendo meccanismi di equilibrio tra esigenze produttive e diritti dei lavoratori.
- contratti a termine oltre i 12 mesi ammessi solo con causali specifiche e, dal 2027, causali utilizzabili solo se l’azienda ha stabilizzato almeno il 20% dei contratti a termine precedenti;
- stabilizzazione dopo 48 mesi di staff leasing e durata massima definita anche per la somministrazione a tempo indeterminato.
Riduzione dell’orario e tutela dei turnisti
Il contratto avvia anche una sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, affidata a una commissione tecnica paritetica. Prevista inoltre una riduzione immediata di 8 ore annue per i lavoratori impegnati sui 21 turni, uno dei regimi più gravosi dal punto di vista organizzativo.
Formazione, sicurezza e politiche di genere
Il rinnovo rafforza diverse tutele non economiche, tra cui:
- valorizzazione dei break formativi dedicati alla sicurezza;
- più ore di formazione per chi rientra dopo maternità, malattia o lunghe assenze;
- strutturalità del contributo MetApprendo a carico delle imprese;
- monitoraggio annuale sulla parità salariale uomo/donna;
- analisi sistematica degli infortuni e dei quasi infortuni;
- rafforzamento del ruolo delle RSU nelle relazioni sindacali e nei cambi appalto.
Conciliazione vita-lavoro, malattia e disabilità
Sul versante sociale il contratto introduce 3 giorni retribuiti per malattia del figlio fino a 4 anni (80% della retribuzione), maggiori garanzie per lavoratori disabili e persone con patologie degenerative o oncologiche ed un periodi fino a due mesi per favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori migranti.
Malattie oncologiche e gravi patologie
- Per lavoratori con malattia oncologica, invalidante o cronica con disabilità pari o superiore al 74%: diritto a 10 ore annue di permessi per visite, esami e terapie
- 10 ore annue di permessi anche per chi ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni cliniche
- possibilità di un periodo di congedocontinuativo o frazionato fino a 24 mesi, con conservazione del posto (senza retribuzione)
Disabilità e congedi per figli
- Dal 1° gennaio 2026 estensione del periodo di comporto con integrazione a carico azienda fino all’80% per i lavoratori con disabilità:
- fino a 3 anni di anzianità: +30 giorni
- da 3 a 6 anni: +45 giorni
- oltre 6 anni: +60 giorni
- dal 1° gennaio 2026: 3 giorni di permesso retribuito all’80% per malattia del figlio fino a 4 anni
Formazione continua e MetApprendo
- diritto soggettivo a 24 ore di formazione nel triennio esteso anche ai lavoratori in somministrazione, oltre che ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato (con contratto di almeno 9 mesi)
- 4 ore aggiuntive di formazione per chi ha lunghe assenze (maternità, paternità, congedo parentale, malattia oltre 6 mesi, infortunio, congedo straordinario ex legge 104/92 art. 3, comma 3)
- contributo obbligatorio annuo di 1,50 euro per dipendente a favore di MetApprendo, per rafforzare il dossier formativo digitale e le attività dell’ente
- riduzione della soglia per la commissione aziendale formazione da 500 a 300 dipendenti.
Apprendistato e lavoratori migranti
- Aemplificazione dell’apprendistato duale per favorirne l’uso effettivo
- possibilità di estendere a chi è in apprendistato duale previdenza complementare, sanità integrativa e welfare aziendale, se compatibili con le convenzioni scuola-impresa
- per i lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità: una volta ogni tre anni possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita da 1 a 2 mesi per il ricongiungimento familiare nel Paese d’origine.
Salute, sicurezza e break formativi
- obbligo di esame post incidentale con coinvolgimento del RLS in caso di infortunio, per individuare le cause e prevenire il ripetersi degli eventi
- il break formativo diventa la modalità prioritaria di formazione sulla sicurezza nelle aziende con più di 200 dipendenti; nelle altre è comunque previsto in base ai fabbisogni
- 8 ore aggiuntive di formazione sul rischio specifico per gli RLS, da svolgere in azienda
- istituzione di una procedura di segnalazione dei quasi infortuni e delle situazioni di rischio, con verifica quadrimestrale congiunta RSPP-RLS
Appalti e pari opportunità
- nelle aziende con più di 400 dipendenti, informativa semestrale alle RSU su appalti e ditte coinvolte
- richiamo espresso all’applicazione del CCNL coerente con l’attività svolta dalle aziende in appalto, per contrastare il dumping contrattuale
- sezione dedicata agli appalti nell’Osservatorio nazionale, con banca dati delle imprese che rispettano standard minimi retributivi, sociali e di genere
- rafforzato il ruolo della commissione pari opportunità (soglia abbassata da 1.000 a 500 dipendenti) e focus su prevenzione delle molestie e percorsi di certificazione di genere.
Relazioni sindacali e diritti di rappresentanza
- Obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di incontro annuale con le RSU su andamento aziendale, occupazione e investimenti, secondo uno schema informativo definito a livello nazionale
- soglia per il Comitato consultivo di partecipazione ridotta da 1.000 a 600 dipendenti
- inserimento nel CCNL dell’obbligo di indicare il dato associativo nelle dichiarazioni UNIEMENS, per misurare correttamente la rappresentanza
- obbligo annuale di consegna alle organizzazioni sindacali dell’elenco degli iscritti
- introduzione di una quota di contribuzione associativa straordinaria di 30 euro annui per i lavoratori non iscritti al sindacato, secondo le modalità da definire in sede applicativa