Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanici 2025-2028 cambiano in modo concreto sia la gestione del lavoro a termine sia l’organizzazione dei permessi e dell’orario. Il punto centrale è che il contratto interviene su due aree molto sensibili: da un lato limita meglio l’uso della flessibilità, dall’altro rende più fruibili i PAR e introduce nuove tutele per chi lavora in turnazione o affronta esigenze familiari e sanitarie particolari.
Sul tempo determinato, il rinnovo si inserisce nel quadro fissato dal D.Lgs. n. 81/2015: oltre i primi 12 mesi, proroghe e rinnovi richiedono una causale e la durata complessiva non può comunque superare 24 mesi. Il nuovo art. 4 del contratto nazionale individua espressamente i casi contrattuali utilizzabili oltre i 12 mesi, tra cui l’assunzione di lavoratori over 50, quella di under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che vivono soli con persone a carico, l’assunzione di lavoratori provenienti da CIGS o iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi, l’impiego in periodi legati a mostre e fiere, il coordinamento di progetti a durata predeterminata e l’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi temporanei, anche quando i tempi si allungano per ritardi del committente o per fattori esterni. Questa è la parte che ho corretto rispetto al tuo testo iniziale, perché le causali ufficiali risultano formulate così nel documento contrattuale.
Dal 01/01/2027 l’uso di questi casi contrattuali sarà però subordinato a una condizione precisa: l’azienda dovrà aver stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 20% dei rapporti a termine cessati nell’anno civile precedente, con esclusione dei rapporti chiusi durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Il contratto aggiunge anche che questa disciplina dovrà essere oggetto di informativa periodica alla RSU. Sul versante della somministrazione a tempo indeterminato, dal 01/01/2026 matura il diritto all’assunzione presso l’impresa utilizzatrice dopo oltre 48 mesi di missione, anche non consecutivi, ma dal computo restano esclusi i periodi svolti fino al 30/06/2025. Anche questo punto corregge il testo che mi avevi incollato, dove compariva invece la data del 31/12/2025.
Le novità sui PAR sono altrettanto rilevanti. I permessi a fruizione collettiva passano da 5 a 7 giorni annui; se l’azienda non li programma entro settembre, la quota non pianificata confluisce nel conto ore individuale del lavoratore. Per i PAR individuali il preavviso minimo scende da 10 a 7 giorni, la percentuale di assenza contemporanea sale dal 5% al 6% nei casi con preavviso e dal 10% all’11% nei casi senza preavviso già subordinati a ragioni tecnico-organizzative. Per i lavoratori a giornata, inoltre, i permessi diventano utilizzabili in blocchi minimi da 2 ore e non più da 4. La novità più pratica è l’introduzione di 3 eventi annui per imprevisti rilevanti, nei quali il lavoratore può fruire del permesso senza alcun preavviso. Viene anche rafforzata la gestione dei residui nel conto ore individuale, con l’obbligo per l’azienda di rispondere entro 15 giorni alla richiesta del lavoratore.
Sul piano dell’orario, il rinnovo amplia il ricorso all’orario plurisettimanale, che sale a 96 ore annue, mentre il tetto complessivo tra plurisettimanale e straordinario viene innalzato a 128 ore. Le 16 ore eccedenti le prime 80 sono maggiorate di un ulteriore 8%. Per i turnisti, escluso il settore siderurgico, arriva una riduzione progressiva dell’orario: dal 01/01/2027 spettano 4 ore aggiuntive di permesso a chi opera su 18 o più turni; dal 01/01/2028 si aggiungono ulteriori 4 ore per gli addetti ai 21 turni, fino a un totale di 8 ore. Il rinnovo introduce inoltre 3 giorni annui di permesso per malattia dei figli fino a 4 anni, retribuiti all’80%, e recepisce le tutele per le malattie oncologiche, croniche invalidanti o con disabilità pari o superiore al 74%, riconoscendo 10 ore annue di permesso per visite ed esami e un congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi con conservazione del posto ma senza retribuzione.
In sintesi, il rinnovo non si limita ad aggiungere qualche flessibilità in più. Sul lavoro a termine introduce un filtro più rigido, perché dal 2027 collega l’uso delle causali alla reale capacità dell’impresa di stabilizzare. Sui PAR, invece, rende la fruizione più concreta e meno burocratica, mentre su turni, genitorialità e malattie gravi rafforza le tutele individuali. Per le aziende il messaggio è chiaro: servirà una gestione più ordinata di causali, programmazione dei permessi e turnazioni. Per i lavoratori, invece, conviene controllare da subito contratto individuale, conto ore e cedolino per verificare che le nuove regole vengano applicate correttamente.
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| Tema | Prima | Adesso |
| Causali oltre 12 mesi | Il CCNL metalmeccanici industria non conteneva un proprio catalogo di causali specifiche; si faceva riferimento soprattutto alla legge o ad accordi aziendali/territoriali. | Il rinnovo introduce causali contrattuali specifiche per proroghe e rinnovi oltre 12 mesi, entro il limite massimo di 24 mesi. |
| Stabilizzazione contratti a termine | Non era previsto questo vincolo come condizione per usare le causali contrattuali. | Dal 01/01/2027 le causali contrattuali oltre 12 mesi si possono usare solo se l’azienda ha stabilizzato almeno il 20% dei rapporti cessati nell’anno precedente, con alcune esclusioni. |
| Staff leasing | Non era previsto il nuovo diritto nei termini indicati dal rinnovo. | Dal 01/01/2026 scatta il diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso l’utilizzatore dopo oltre 48 mesi di missione; non si computano i periodi fino al 30/06/2025. |
| PAR collettivi | 5 giorni annui. | 7 giorni annui; se l’azienda non li programma entro settembre, confluiscono nel conto ore individuale. |
| Preavviso PAR individuali | 10 giorni. | 7 giorni. |
| Uso PAR senza preavviso | Non era previsto in questi termini nel CCNL. | Possibile fino a 3 volte l’anno per eventi imprevisti rilevanti personali o familiari. |
| Frazionamento PAR a giornata | Minimo 4 ore. | Minimo 2 ore. |
| Orario plurisettimanale | Tetto annuo di 80 ore. | Tetto annuo elevato a 96 ore; limite complessivo con straordinario agevolato a 128 ore. |
| Turnisti | Nessuna delle nuove riduzioni progressive previste dal rinnovo. | Dal 01/01/2027: 4 ore annue aggiuntive per chi lavora su 18 o più turni con notte; dal 01/01/2028: ulteriori 4 ore per i 21 turni con notte. |
| Nuovi permessi specifici | Non previsti in questa forma. | 3 giorni annui retribuiti all’80% per malattia dei figli fino a 4 anni e 10 ore annue per visite, esami e terapie in caso di patologie oncologiche, croniche invalidanti o disabilità qualificata. |