Il decreto Milleproroghe 2026 (D.L. n. 200/2025), convertito in legge dal Senato il 25 febbraio 2026, interviene su diversi fronti strategici per le imprese. Non si tratta di semplici rinvii tecnici: le modifiche incidono in modo diretto sulla pianificazione delle assunzioni, sugli obblighi assicurativi e sugli strumenti di garanzia per le PMI.

Uno dei capitoli più rilevanti riguarda gli incentivi all’occupazione previsti dal D.L. n. 60/2024. In sede di conversione, il legislatore ha differenziato le proroghe: il bonus donne viene esteso per tutto il 2026, mentre il bonus giovani e il bonus ZES Mezzogiorno vengono confermati solo fino al 30 aprile 2026 e con un’intensità ridotta dell’esonero rispetto al 2025.

Per quanto riguarda il bonus giovani, l’incentivo continua ad applicarsi alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 30 aprile 2026. Dal 1° gennaio 2026, però, la decontribuzione ordinaria scende al 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con la possibilità di arrivare al 100% solo se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto. Il calcolo dell’incremento resta ancorato al confronto tra forza lavoro mensile e media dei dodici mesi precedenti, con criteri di ponderazione per il part-time e con neutralizzazione delle riduzioni di personale in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. L’incentivo dura al massimo ventiquattro mesi e non può superare 500 euro al mese per lavoratore, elevabili a 650 euro nelle regioni del Mezzogiorno già individuate e, per le assunzioni decorrenti dal 2026, anche in Marche e Umbria. Restano esclusi lavoro domestico e apprendistato.

Il bonus donne, invece, viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 senza modifiche sostanziali alla disciplina. L’esonero, pari al 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL), spetta per ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro mensili, e si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti nelle aree ZES o occupate in settori con disparità di genere, oppure da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti. Anche qui è necessario l’incremento occupazionale netto. Non si applica ai rapporti di apprendistato e resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Più circoscritta è la proroga del bonus ZES. L’incentivo, destinato ai datori di lavoro con non più di dieci dipendenti che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi in unità produttive ubicate nella ZES, viene esteso solo fino al 30 aprile 2026. Dal 1° gennaio 2026 l’esonero è pari al 70%, con possibile elevazione al 100% in caso di incremento occupazionale netto. Anche in questo caso il beneficio dura ventiquattro mesi e non può superare 650 euro mensili per lavoratore. Restano esclusi dirigenti, lavoro domestico e apprendistato.

Accanto agli incentivi, la legge di conversione interviene anche su altri ambiti di rilievo operativo. Viene confermata al 31 marzo 2026 la scadenza per l’obbligo di stipulare polizze assicurative contro calamità naturali ed eventi catastrofali per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e per le micro e piccole imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico-ricettivo. Si tratta di un termine che richiede una verifica immediata da parte delle aziende interessate, per evitare esposizioni sanzionatorie o difficoltà nei rapporti con il sistema creditizio.

Sul piano societario, viene prorogata al 30 settembre 2026 la possibilità di svolgere assemblee a distanza anche in assenza di specifica previsione statutaria, mentre il Fondo di garanzia per le PMI mantiene fino al 31 dicembre 2026 la disciplina già in vigore nel 2025, assicurando continuità nell’accesso al credito.

In sintesi, il Milleproroghe 2026 non introduce nuovi incentivi strutturali, ma rimodula e seleziona le misure esistenti. La vera partita, per le imprese, è ora di natura strategica: anticipare le assunzioni entro aprile 2026 per massimizzare l’esonero oppure pianificare interventi più mirati, tenendo conto del requisito dell’incremento occupazionale netto. È su questo terreno che si gioca l’effettiva convenienza delle proroghe.