È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, che ha convertito il D.L. n. 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe), contenente disposizioni urgenti in materia di scadenze normative. Nello stesso numero della Gazzetta è consultabile anche il testo del D.L. n. 200/2025 (G.U. n. 302/2025) nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 26/2026.
Tra le misure di maggiore rilievo nell’ambito del lavoro, va evidenziata l’introduzione, all’art. 14, del comma 1-bis, con cui viene estesa l’efficacia degli incentivi previsti dagli artt. 22-24 del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione): si tratta del Bonus giovani under 35, del Bonus donne e del Bonus ZES over 34.
l Bonus giovani under 35, disciplinato dall’art. 22 del D.L. n. 60/2024, è stato prorogato per le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026. Contestualmente sono state rimodulate le percentuali dell’esonero contributivo:
- pari al 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per assunzioni o trasformazioni intervenute dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
- elevato al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, per il medesimo periodo, qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese con la media degli occupati nei dodici mesi precedenti.
Si precisa inoltre che, qualora l’assunzione sia effettuata in un’unità produttiva situata nell’area ZES, tale ambito territoriale comprende anche le Regioni Marche e Umbria.
Quanto al Bonus donne, che riconosce un esonero contributivo per l’assunzione di donne residenti nelle Regioni ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno, la proroga riguarda le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, includendo espressamente anche Marche e Umbria.
Con riferimento al Bonus ZES over 34, finalizzato a incentivare l’occupazione nell’ambito della ZES unica per il Mezzogiorno — anch’essa estesa a Marche e Umbria — la misura viene prorogata per le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026.
Anche per tale incentivo vengono ridefinite le percentuali di esonero:
- 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
- 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo periodo, nel caso in cui l’assunzione produca un incremento occupazionale netto, determinato confrontando il numero dei lavoratori occupati mensilmente con la media dei dodici mesi precedenti.
Da ultimo, gli artt. 15 e 16 dispongono lo slittamento al 31 marzo 2026 dei termini per la stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali, obbligatorie per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, del turismo e della somministrazione.