Con la circolare INPS circ. n. 6 del 30/01/2026  di inizio anno, l’INPS aggiorna anche per il 2026 i valori minimali e massimali della retribuzione imponibile, che costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti
Il riferimento ufficiale è contenuto nella prassi INPS in materia di minimali e massimali contributivi.

1.Generalità dei lavoratori dipendenti: minimale giornaliero 2026
Per il 2026 la variazione ISTAT dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) è risultata pari a +1,4%.
Di conseguenza, il limite minimo giornaliero della retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato in:
€ 58,13 al giorno
Questo importo corrisponde al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione, pari a:
€ 611,85 mensili

2.Retribuzioni convenzionali: valore minimo 2026
Per le retribuzioni convenzionali, utilizzate in alcune gestioni particolari, il minimale giornaliero scende a:
€ 32,30 al giorno
Questo valore rappresenta anche il limite minimo contributivo per categorie come:
equipaggi delle navi da pesca
soci delle cooperative della piccola pesca
Per questi ultimi, il salario convenzionale mensile è calcolato su 25 giornate fisse:
€ 808,00 mensili (32,30 × 25)

3.Lavoratori a domicilio
Anche per i lavoratori a domicilio si applica il limite minimo giornaliero di:
€ 32,30 giorno
Tale importo però deve però essere ragguagliato al minimale generale di:
€ 58,13 giorno
Resta comunque fermo il rispetto dei minimi contrattuali previsti dal CCNL applicato.

4.Aliquota aggiuntiva dell’1%: fascia pensionabile 2026
Per il 2026 è confermata la prima fascia di retribuzione pensionabile entro cui si applica l’aliquota ordinaria.
La soglia annua è determinata in:
€ 56.224,00 anno
L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica quindi sulla quota di retribuzione eccedente tale limite.
Il valore mensile equivalente è pari a:
€ 4.685 al mese

5.Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
58,13 euro x 6/40 = 8,72 euro ora.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
58,13 euro x 5/36 = 8,07 euro ora.

6.Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, è pari, per l’anno 2026, a 122.295,40 euro, che arrotondato all’unità di euro è pari a 122.295,00 euro anno

7.Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (cfr. l’art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 611,85 euro per l’anno 2026, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 244,74 euro, 12.826,00 euro anno

In ultimo I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.