Il Ministero dello Sport ha pubblicato un elenco di attività che rientrano nel concetto di attività sportive, come definito all’articolo 25, comma 1 ter, del decreto n. 36/2021.

Il decreto stabilisce che i compiti che rientrano nell’attuazione delle attività sportive devono essere approvati con un decreto dell’organo governativo delegato allo sport, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il cuore del decreto è costituito dai regolamenti tecnici delle rispettive federazioni interessate, che contengono le definizioni dei compiti che rientrano in ciascun settore.

L’articolo 25, comma 1, primo periodo, dello stesso prevede un aggiornamento annuale del suddetto elenco, ferma restando la riproposizione delle definizioni dell’anno precedente in assenza di nuove pubblicazioni.

Il Decreto contiene un elenco di operazioni che inducono attività svolte nell’ambito delle operazioni sportive, differenziate e classificate in base alla federazione nazionale di appartenenza (comprese le Paralimpiadi).

Oltre ai ruoli tradizionali di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e sportivo e preparatore atletico, il nostro ordinamento prevede, nell’articolo 25 del d.lgs. 36/21, una seconda categoria di lavoratori sportivi. Parliamo di coloro che, pur non ricoprendo ruoli direttivi, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, basate sui regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

Questo gruppo di lavoratori sportivi, che potremmo definire specializzati o ausiliari, è altrettanto indispensabile per garantire il buon funzionamento dell’attività sportiva. Questa modifica è quindi fondamentale per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e la relativa remunerazione con le agevolazioni fiscali stabilite dalla Riforma dello Sport.