Con la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 6141 del 17 marzo 2026, la Suprema Corte torna sul rapporto tra NASpI e lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità.
Il caso riguardava un lavoratore che, durante la percezione della NASpI, aveva svolto attività con più contratti intermittenti a termine, formalmente superiori a sei mesi, ma con giornate effettive di lavoro inferiori alla soglia semestrale.
L’INPS aveva chiesto la restituzione dell’indennità, ritenendo decisiva la durata complessiva dei contratti.
La Cassazione ha invece confermato che, ai fini della decadenza prevista dall’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015, non rileva la durata prestabilita nel contratto, ma quella effettiva, valutata in base alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Nel lavoro intermittente senza obbligo di chiamata, infatti, il lavoratore presta attività solo quando viene chiamato e non è tenuto a garantire la propria disponibilità nei periodi di inattività.
Per questo motivo non si può equiparare la durata formale del contratto alla durata effettiva del lavoro svolto.
La decadenza dalla NASpI non opera se, pur in presenza di contratti temporalmente superiori a sei mesi, le giornate concretamente lavorate restano inferiori a tale limite.
La decisione è rilevante per consulenti e aziende perché impone di verificare, nei rapporti intermittenti, non solo le date contrattuali, ma anche le giornate effettive di prestazione.