La Cassazione civile – Sezione lavoro (sentenza 12 giugno 2025, n. 15660) ha chiarito che «lavoro effettivo» va inteso in senso strettamente giuridico: non coincide solo con l’attività materialmente svolta, ma comprende anche le pause fisiologiche, perché in tali ipotesi resta integro il sinallagma contrattuale e non si interrompono né l’obbligo retributivo né quello contributivo.
Nota su questa fonte: il testo integrale della sentenza n. 15660/2025 è consultabile sul portale istituzionale Italgiure (accesso autenticato) — non esiste un permalink pubblico aperto; il riferimento corretto e ufficiale resta dunque la sentenza n. 15660/2025 nella banca dati ItalgiureWeb.
In materia di accesso alla NASpI, i giudici hanno formulato due principi di diritto con riferimento all’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22/2015 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 171, della Legge n. 207/2024):
– il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” è integrato, oltre che da ferie e riposi retribuiti, da ogni giornata che dia luogo a diritto alla retribuzione e alla contribuzione;
– nel computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione” sono neutralizzati i periodi di sospensione del rapporto per cause tutelate dalla legge.
Link istituzionali inseriti sulle parole di riferimento:
• D.Lgs. n. 22/2015 → testo su Normattiva: “DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22” (puoi richiamare direttamente l’ “art. 3” nella versione vigente)
• Legge n. 207/2024 → testo su Gazzetta Ufficiale o Normattiva: “LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207” (legge di bilancio che all’“art. 1” contiene il “comma 171” richiamato)
• Cassazione – sentenza 12 giugno 2025, n. 15660