La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 20 aprile 2026, n. 10394, ha confermato che nel requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, allora previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, devono essere comprese anche le giornate di ferie e di riposo retribuito.
La Corte ha respinto il ricorso dell’INPS, chiarendo che il concetto di “lavoro effettivo” non coincide esclusivamente con la materiale esecuzione della prestazione. Sono computabili tutte le giornate nelle quali il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione.
Ferie e riposi costituiscono infatti pause fisiologiche e connaturate al rapporto di lavoro, durante le quali il rapporto rimane pienamente efficace. La pronuncia conferma l’orientamento già espresso dalla Cassazione con le sentenze n. 22922/2024 e n. 13529/2025.
Occorre tuttavia precisare che il requisito delle 30 giornate riguarda soltanto gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31 dicembre 2021. Per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022 tale requisito è stato eliminato dall’articolo 1, comma 221, della legge n. 234/2021, come chiarito dalla circolare INPS n. 2/2022.