L’INPS, con circolare numero 98 del 5 giugno 2025, ha fornito le istruzioni relative a quanto previsto dall’articolo 1, comma 171, L. 207/2024 (di seguito, Legge di Bilancio 2025), in materia di NASpI.

In base a tale disposizione, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, devono poter esser fatte valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve specifiche ipotesi. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Innanzitutto, l’INPS evidenzia che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.

Sono escluse dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55, D.Lgs. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, L. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, D.Lgs. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

 

Per ottenere la NASpI, dal 1 gennaio 2025 il lavoratore deve soddisfare tre requisiti di base:

  •  disoccupazione involontaria, perché l’indennità è destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario, come nei casi di licenziamento (individuale o collettivo) o risoluzione consensuale;
  •  lavoro subordinato, essendo la NASpI riservata ai soli lavoratori dopo un rapporto di lavoro subordinato, che abbia previsto una contribuzione regolare presso l’INPS anche a tempo determinato;
  •  contribuzione minima, ricordando che dal 1° gennaio 2025, è richiesto che il lavoratore abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo che va dall’ultimo evento di cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla cessazione involontaria per la quale si richiede il sussidio, se tale circostanza si è verificata nell’arco di 12 mesi.

Un altro chiarimento importante: mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria, per cui viene richiesta la prestazione NASpI, può riguardare sia un contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.