Nella decisione n. 3284 del 5 febbraio 2024, la Cassazione  ha stabilito che, nel caso in cui un appaltatore venga sostituito da un altro appaltatore in un contratto di servizi (in assenza di una clausola sociale, come nel caso del CCNL Turismo), il lavoratore licenziato dall’appaltatore cessato non ha diritto a un trasferimento automatico all’azienda subentrante, ma che devono essere soddisfatti i seguenti requisiti ai sensi del art. 2112 cc, il trasferimento dell’attività commerciale deve essere specificamente confermato, attraverso il trasferimento di beni di dimensioni non trascurabili che siano funzione integrante e strumentale dell’attività commerciale, o almeno attraverso il trasferimento di “know-how” o di altri attributi idonei a fornire autonomia operativa al gruppo di dipendenti.