La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 1° febbraio 2023, ha chiarito che, in caso di lavoratori videoterminalisti in smart working che operino in luoghi lontani dalla sede di lavoro, ai sensi dell’articolo 39, D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, il Ministero precisa che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il DVR nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008, cioè qualora intervengano modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.