Negli ultimi mesi, è emerso un aspetto poco noto, ma molto rilevante nella gestione delle note di rettifica INPS: anche in questi casi può applicarsi la riduzione del 50% delle sanzioni civili se il pagamento avviene entro 30 giorni.
Si tratta di una possibilità spesso non intercettata nella prassi operativa perché l’INPS, nei prospetti di calcolo, espone SEMPRE l’importo delle sanzioni nella misura piena (100%), limitandosi a indicare solo in calce la possibilità della riduzione, senza calcolare direttamente l’importo ridotto.
Questo può rendere l’esposizione poco immediata e portare, in alcuni casi, al pagamento integrale delle sanzioni senza sfruttare il beneficio previsto dalla normativa. La nota di rettifica è il provvedimento con cui l’INPS comunica all’azienda l’esistenza di differenze contributive tra quanto dichiarato e quanto risultante dai controlli automatici dell’Istituto sui flussi UniEmens.
Le verifiche possono riguardare, ad esempio:
- errori nelle aliquote contributive applicate
- differenze tra imponibile dichiarato e calcolato
- incongruenze tra versamenti F24 e denuncia contributiva
- errori nelle posizioni assicurative dei lavoratori.
La disciplina delle sanzioni civili per omissione o ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali è contenuta nell’art. 116 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Il comma 8 distingue principalmente due ipotesi:
- omissione contributiva (contributi non versati ma denunciati)
- evasione contributiva (contributi non denunciati).
Nel caso delle note di rettifica derivanti da controlli sulle denunce UniEmens, si tratta normalmente di omissione contributiva, quindi si applica la sanzione civile prevista dalla lettera a) dell’art. 116, comma 8 della stessa legge. Il nuovo sistema di calcolo delle sanzioni dal 2024 Con le modifiche introdotte negli ultimi anni nella disciplina contributiva, il sistema sanzionatorio si basa su un meccanismo collegato al tasso di riferimento.
In sintesi:
– entro 120 giorni di ritardo, si applica solo il tasso di riferimento
– oltre 120 giorni di ritardo, si applica tasso di riferimento + 5,5 punti percentuali
La formula di calcolo è: contributo dovuto × tasso annuo ÷ 365 × giorni di ritardo
L’aspetto più interessante riguarda però la possibilità di ridurre le sanzioni civili del 50%.
Questa possibilità è prevista sempre dall’art. 116, comma 8, lettera b-bis della legge n. 388/2000, che stabilisce che: se il debitore paga integralmente i contributi entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, le sanzioni civili sono dovute nella misura del 50%.
La stessa indicazione compare anche nella nota di rettifica INPS, dove viene specificato che: se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica, le sanzioni civili sono dovute nella misura del 50%. Il problema operativo: l’INPS espone SEMPRE l’importo pieno Dal punto di vista operativo emerge però un elemento critico.
Nei prospetti INPS:
- viene indicato solo l’importo pieno delle sanzioni
- la riduzione del 50% non viene calcolata automaticamente
- la possibilità di riduzione è indicata solo in una nota informativa finale.
Questo genera confusione e portare a versamenti superiori a quanto effettivamente dovuto, sopratutto se gestiti senza l’assistenza dello Studio.
Come recuperare la differenza, Quando la nota di rettifica viene pagata integralmente entro 30 giorni, è possibile:
- presentare richiesta di riesame o rettifica del calcolo delle sanzioni
- chiedere il rimborso della quota eccedente
- oppure ottenere la compensazione su debiti contributivi successivi.
Operativamente la richiesta può essere inoltrata tramite:
- Cassetto previdenziale aziende
- istanza alla sede INPS competente
- richiesta di riesame amministrativo.