La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 30 aprile 2025, n. 11343 ha affermato un principio importante in tema di licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore.
Secondo la Corte, il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni è nullo se viene disposto senza che il datore di lavoro abbia adottato gli “accomodamenti ragionevoli” previsti dalla normativa, in attuazione degli obblighi europei.
Tale obbligo è sancito dall’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 216/2003, che impone al datore di lavoro di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri.
Se il licenziamento viene effettuato in violazione di tale obbligo, si configura una discriminazione diretta, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, dello Statuto dei Lavoratori.