Le novità introdotte dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 159/2025

Dal 31 ottobre 2025 è entrato in vigore l’art. 13 del Decreto Legge n. 159/2025, che modifica in modo significativo la disciplina relativa all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori delle società al Registro delle Imprese.

La norma interviene sull’articolo 5, comma 1, del D.L. 179/2012 – già aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025 – ridefinendo in modo puntuale il perimetro dei soggetti obbligati all’adempimento.

  1. Come cambia l’obbligo: chi deve comunicare la PEC

Con la nuova disciplina, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale non riguarda più tutti gli amministratori delle società, ma esclusivamente – in via alternativa – una delle seguenti figure:

  •  Amministratore unico
  •  Amministratore delegato
  •  Presidente del Consiglio d’ Amministrazione (in mancanza dell’amministratore delegato)

L’obbligo riguarda le società di capitali, le società cooperative e le società consortili.

Soggetti esclusi

Non rientrano nell’obbligo:

  •  gli amministratori di società di persone,
  •  i soggetti che rivestono incarichi diversi da quelli sopra indicati (ad es.: consiglieri, presidenti di comitati, membri di organi interni, ecc.).

Divieto di coincidenza

Un aspetto rilevante della norma è che:

il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.

La PEC deve quindi essere personale, univoca e riferibile solo al soggetto incaricato.

  1. A chi si applica la norma

Il nuovo obbligo riguarda:

1.Gli amministratori nominati o confermati nelle cariche indicate dopo il 31 ottobre 2025.

In questi casi la comunicazione della PEC deve essere effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina al Registro delle Imprese.

2.Gli amministratori che già ricoprono tali cariche alla data del 31 ottobre 2025.

Per questi soggetti è previsto un termine specifico per regolarizzare la propria posizione.

  1. Termini per la comunicazione

Sono previste due diverse scadenze:

1.Nomine o conferme successive al 31/10/2025

La PEC deve essere comunicata al momento della richiesta di iscrizione della nomina.

In caso di omissione, l’ufficio del Registro delle Imprese sospenderà la domanda fino all’invio della PEC.

  1. Amministratori in carica al 31/10/2025

Chi già ricopriva il ruolo di amministratore unico, amministratore delegato o Presidente del CdA deve comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.

  1. Sanzioni in caso di mancata comunicazione

Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste:

  •      dall’art. 16, comma 6-bis, del D.L. 185/2008, oppure
  •      dall’art. 2630 c.c., raddoppiata, da € 206 a € 2.064.
  1. Costi, esenzioni e diritti di segreteria

La normativa distingue tra:

Comunicazione della sola PEC dell’amministratore

(senza modifiche a domicilio fisico o poteri di rappresentanza):

1.Esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.

Comunicazione della PEC contestuale a nuove nomine/conferme

  1. Diritti di segreteria e bollo dovuti secondo le ordinarie regole dell’adempimento.

Comunicazione facoltativa della PEC di altri soggetti societari

  1. Sempre soggetta a diritti di segreteria e bollo.

 Avvertenze operative
In caso di:

  •  costituzione di nuova società, oppure
  •  iscrizione di nomina o conferma delle cariche rilevanti, se non viene presentata anche la comunicazione del domicilio digitale, il Registro delle Imprese: sospenderà l’istruttoria e inviterà l’impresa a integrare la domanda con la PEC obbligatoria.

Conclusioni e pareri dello Studio Uboldi
Il nuovo intervento normativo restringe e chiarisce gli obblighi legati alla comunicazione del domicilio digitale da parte degli amministratori, ponendo maggiore attenzione sulla tracciabilità personale delle figure apicali e introducendo termini certi e sanzioni rilevanti.

Si raccomanda alle società di:

  •      verificare le cariche in essere,
  •      raccogliere e registrare la PEC dei soggetti obbligati,
  •      rispettare il termine del 31 dicembre 2025 per gli amministratori già in carica.