L’8 luglio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1430, introducendo nuove garanzie per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare. Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei Deputati il 25 marzo 2025, prevede misure che rafforzano la tutela del posto di lavoro, introducono permessi retribuiti specifici e riconoscono la priorità nell’accesso allo smart working.
1.Tutela del posto di lavoro durante la malattia
Il disegno di legge riconosce ai lavoratori dipendenti – pubblici e privati – colpiti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti che comportano un’invalidità pari o superiore al 74%, la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito fino a un massimo di 24 mesi (anche frazionabile). Durante tale periodo:
- il dipendente mantiene il posto di lavoro;
- non può svolgere alcuna attività lavorativa;
- il congedo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né per la contribuzione previdenziale, ma può essere riscattato volontariamente versando i relativi contributi (ai sensi della normativa sulla prosecuzione volontaria).
È previsto l’uso dei dati contenuti nel Sistema Tessera Sanitaria e nel Fascicolo Sanitario Elettronico per verificare i requisiti sanitari. Le certificazioni devono essere rilasciate dal medico curante o da uno specialista operante in strutture pubbliche o private accreditate.
2.Sospensione dell’attività per i lavoratori autonomi
Anche i lavoratori autonomi continuativi (es. collaboratori) possono sospendere la propria attività per motivi di salute oncologica o invalidante, per un periodo massimo di 300 giorni all’anno, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3.Accesso agevolato al lavoro agile (smart working)
Al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto di priorità nell’accesso allo smart working, ove compatibile con le mansioni e l’organizzazione aziendale, in base alla legge n. 81/2017 sul lavoro agile.
4.Permessi retribuiti per cure ed esami medici
Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, da patologie croniche o invalidanti (con invalidità ≥ 74%) – così come i genitori di minori affetti da tali condizioni – potranno usufruire di 10 ore di permesso retribuito annuo, aggiuntive rispetto a quelle previste da altre norme o contratti collettivi.
Questi permessi coprono:
- visite mediche;
- esami diagnostici (strumentali, chimico-clinici, microbiologici);
- cure mediche frequenti
Le ore di permesso saranno retribuite con un’indennità calcolata secondo i criteri del trattamento economico per malattia, variabile in base al tipo di contratto e alla situazione specifica del lavoratore.
Nota: la definizione di “malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce” non è ancora pienamente codificata nel nostro ordinamento e potrà richiedere chiarimenti interpretativi.
5.Premi di laurea e fondi per l’attuazione della legge
A partire dal 2026, sarà attivo presso il Ministero dell’Università e della Ricerca un fondo da 2 milioni di euro annui per il conferimento di premi di laurea in memoria di pazienti oncologici.
Per garantire l’applicazione della nuova normativa, l’INPS riceverà:
- 500.000 euro nel 2026 per l’adeguamento tecnologico dei propri sistemi;
- 20.000 euro l’anno a partire dal 2027 per manutenzione e aggiornamento.
Riferimenti normativi principali
- Disegno di legge n. 1430 – Senato della Repubblica
- Legge 22 maggio 2017, n. 81
- Sistema Tessera Sanitaria – ts.sanita.it
- Fascicolo Sanitario Elettronico – salute.gov.it
- Prosecuzione volontaria contributi – INPS