Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

  1. consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
  2. salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze

 

Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

  1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Le società avranno tempo fino al 16 dicembre 2019 per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo statuto e nominare l’organo di controllo.

Fino alla scadenza dell’obbligo per le modifiche viene previsto che le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole.

Ulteriori novità riportate nel decreto che possono interessare sindaci e revisori sono le seguenti:

  • in caso di mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore da parte dell’assemblea che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, è stata introdotta la possibilità di effettuare la segnalazione al Tribunale per la citata nomina, anche da parte del conservatore del Registro delle imprese;
  • è applicabile la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione, commesse dagli amministratori ex art. 2409 c.c., anche se la s.r.l. è priva dell’organo di controllo;
  • l’art. 37, comma 2, del decreto, prevede che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta, oltre che dal debitore, da uno o più creditori o dal Pubblico ministero, dalle autorità amministrative con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, anche dagli organi di controllo e di vigilanza.

AL fine di venire incontro e procedere agli adempienti previsti lo Studio con i suoi Professionisti abilitati si rende disponibile a rappresentare l’organo di controllo (revisore) al fin di adempiere alle previsioni normative, per info contattare o scrivere a s.uboldi@geps.it.