Agevolazione al 50% anche per chi rientra lavorando in smart working
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, come modificato dalla legge n. 132/2025, si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.
La misura prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrano alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare. L’agevolazione è subordinata a due condizioni generali: l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni e l’assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
Su questo ultimo requisito la norma introduce una disciplina più stringente nei casi in cui il lavoratore rientri in Italia per svolgere l’attività a favore dello stesso datore di lavoro (o gruppo) per cui operava all’estero. In tali ipotesi, il periodo minimo di permanenza all’estero aumenta a sei anni, se il lavoratore non aveva precedenti rapporti in Italia con lo stesso soggetto o gruppo, oppure a sette anni se, prima dell’espatrio, aveva già lavorato in Italia per il medesimo datore o gruppo.
Ulteriore presupposto è che l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente nel territorio dello Stato. Inoltre, il regime è riservato a lavoratori in possesso di elevata qualificazione o specializzazione, secondo le definizioni della normativa vigente, oppure a soggetti che svolgono attività di ricerca, anche applicata alle tecnologie di intelligenza artificiale.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella prassi amministrativa, il beneficio opera solo sui redditi considerati prodotti in Italia, individuati sulla base dei criteri di territorialità del TUIR. In questo quadro, rientrano nel regime anche i lavoratori che, una volta trasferita la residenza fiscale in Italia, continuano a lavorare in smart working per un datore di lavoro estero, purché l’attività sia svolta prevalentemente dal territorio italiano.
Applicando tali principi, nel caso esaminato dall’interpello n. 2/E del 2026, il lavoratore rientrato in Italia a fine 2025 e impiegato in smart working per un nuovo datore di lavoro estero, diverso da quello per cui lavorava all’estero, può accedere al nuovo regime agevolativo dal 2026 e per i quattro periodi d’imposta successivi, in presenza di tutti i requisiti previsti. Qualora il datore di lavoro non riconosca l’agevolazione in busta paga, il beneficio potrà essere fruito direttamente dal lavoratore in dichiarazione dei redditi.