Le regole per la protezione dal virus COVID 19  sono cambiate il 1°maggio 2022 per la maggior parte delle situazioni sociali, compreso il lavoro. Per i  lavoratori del settore privato  era stato  riconfermato l’obbligo di mascherina chirurgica  fino al 30 giugno 2022.

Ieri si è svolto l’incontro  le parti sociali e ministeri per un aggiornamento  del protocollo anticovid per le aziende private,   in cui si confermano sostanzialmente  le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 già in vigore   con scadenza 31 ottobre 2022.

Secondo il comunicato stampa diffuso dal Ministero del lavoro la principale novità è che  viene raccomandato l’uso delle mascherine filtranti FP2  per la protezione dei lavoratori e degli utenti ovunque  non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro . 

Le mascherine saranno messe a disposizione dai datori di lavoro

Il nuovo protocollo è un documento  piu snello che affida un ruolo centrale ai comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione già in vigore.

Inoltre,  prevede che  il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi  è responsabile dell”individuazione di particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire i dispositivi di protezione individuali (FFP2 ) avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Le Parti si impegnano a incontrarsi  incaso di cambiamenti del quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e comunque entro il 31 ottobre 2022per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

Si ricorda che ldai dati comunati dalla  fondazione Gimbe di Bologna (fondazione per lo diffusione della conoscenza scientifica) nell’ultima settimana l’aumento dei contagi è stato del 50,4%  , con  +25,7%  di ricoveri ordinari e +15% ricoveri nelle terapie  intensive, 392 i decessi.

Attualmente i positivi sono 770 mila. La raccomandazione era dunque  di “  tenere ancora le mascherine al chiuso”

Gli obblighi anticontagio COVID 19 al 30 giugno 2022

GREEN PASS

Come previsto dal decreto “Fine emergenza COVID”  n. 24 del  24 marzo 2022    il 30 aprile è scaduto il termine dell’obbligo di esibire il green pass, base e rafforzato, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi di lavoro.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER I LAVORATORI

I decreti di emergenza che si sono succeduti nel 2021  avevano previsto anche   l’obbligo vaccinale  per le seguenti categorie di lavoratori

  • personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
  • personale socio.sanitario delle RSA :
  •  tutto il personale della scuola,
  •  personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
  •  personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),
  • tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e
  • personale degli Istituti penitenziari
  • lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi pubblici e privati 

Il decreto 1 2022  ha introdotto  una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro che viene irrogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.

ATTENZIONE l’ obbligo di vaccinazione non è decaduto dal 1 maggio e resta in vigore,   con scadenze differenziate:

  1. FINO AL 15 GIUGNO  per docenti di scuola e università, personale scolastico amministrativo, personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, lavoratori sopra  i 50 anni
  2. FINO AL 31 DICEMBRE  per personale sanitario e delle RSA.

Uso mascherina nei luoghi di lavoro privati

Il ministro dellla Salute ha emanato l’ordinanza con le  regole per l’utilizzo della mascherina  per le situazioni sociali  di assembramento come trasporto pubblico, spettacoli, eventi sportivi al chiuso

Per quanto riguarda invece l’utilizzo delle mascherine  nei luoghi di lavoro del settore privato, i Ministeri del lavoro,  dello Sviluppo economico,  della Salute , Inail e  le parti sociali si sono incontrate il 4 maggio e hanno  concordato di “ritenere operante il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione”. 

L’obbligo di utilizzo  di  mascherine chirurgiche riguarda :

  1. sia i luoghi di lavoro al  chiuso 
  2. che all’aperto,  

tranne che nei casi di lavoro in situazioni di isolamento.

Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati  si sono dati un nuovo appuntamento al 30 giugno, occasione in cui verrà riconsiderata la situazione dei contagi e della pandemia .

Mascherine negli uffici pubblici

Per il pubblico impiego una circolare del Ministro per la funzione pubblica Brunetta  del 29 aprile ha eliminato l’obbligo, affidando la valutazione a ciascuna amministrazione e  raccomandando  l’uso in particolare nelle occasioni di rischio. 

In generale  la circolare   precisa: si ritiene che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di  lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.”

Vengono quindi indicate le seguenti situazioni particolari:

UTILIZZO RACCOMANDATO delle mascherine FFP2

– per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;

– per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

Il Ministro per la pubblica amministrazione

– nel corso di riunioni in presenza;

– nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,code per l’ingresso in ufficio);

– per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;

– in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; – negli ascensori;

– in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO

– in caso di attività svolta all’aperto;

– in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;

– in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si  mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle  esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, valutando anche l’evolluzione pandemica sul territorio.