Dal 1° luglio 2026, per il TFR dei nuovi assunti nel settore privato è prevista l’adesione automatica al fondo pensione di categoria, salvo scelta diversa entro 60 giorni.

Per gestire l’adesione ai fondi o la scelta di tenerlo in azienda ove possibile, diversamente andrà al fondo tesoreria, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare il modello provvisorio per la destinazione del TFR, con una sezione rivolta ai lavoratori di prima assunzione ed una a quelli che hanno già un fondo pensione.

TFR in azienda o nel fondo pensione, cosa conviene nel 2026
La bozza ministeriale del modulo prova la consegna dell’informativa obbligatoria e definisce la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR. Il lavoratore deve indicare se si trova alla prima assunzione oppure no, e compila la sezione corrispondente. Dalla distinzione dipendono le scelte ammesse e la possibilità di mantenere il TFR in azienda.

 Le opzioni nel modulo per i lavoratori di prima assunzione – SEZIONE 1
La sezione per i lavoratori di prima assunzione raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione, secondo l’adesione automatica introdotta dall’articolo 8, commi 7-bis e seguenti, del d.lgs. 252/2005 (aggiunti dall’articolo 1, comma 204, della legge 199/2025). Le scelte esprimibili sono quattro:

  • il conferimento del TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica prevista dal contratto collettivo, con l’indicazione della percentuale;
  • il diniego al versamento del contributo a proprio carico alla forma di destinazione automatica, ammesso solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale;
  • il conferimento esplicito del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore, con la denominazione del fondo e la percentuale;
  • il diniego al conferimento del TFR alla previdenza complementare, con il trattamento regolato dall’articolo 2120 del codice civile ed eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS.

Una percentuale di conferimento inferiore al 100% è ammessa solo se prevista dagli accordi o dal contratto collettivo applicabile.

Il modulo per chi firma un nuovo contratto senza essere alla prima assunzione SEZIONE 2
Chi non è alla prima assunzione e viene assunto dal 1° luglio 2026 compila comunque il modulo, dichiarando la propria posizione previdenziale: da quella dichiarazione dipende se opera o meno l’adesione automatica (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005). Il termine per la scelta è di 60 giorni dalla data della nuova assunzione.

Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso. Senza una scelta entro i 60 giorni aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi. Il versamento del contributo a proprio carico non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale (articolo 8, comma 9-bis, del d.lgs. 252/2005, che rinvia all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995).

Se il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera: il TFR è regolato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, versato al Fondo Tesoreria INPS (articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006). Il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione in un momento successivo, con un’adesione volontaria.

Il modulo consegnato al lavoratore in concomitanza al contratto di assunzione
Superati i 60 giorni senza rinuncia, il conferimento del TFR al fondo è definitivo e non più revocabile.

 Domande frequenti sul modulo di destinazione del TFR

Chi deve compilare il modulo di destinazione del TFR?
Lo compilano i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026: quelli di prima assunzione e quelli non di prima assunzione che hanno già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR. La consegna avviene al momento dell’assunzione, insieme all’informativa obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005.

Un lavoratore assunto prima del 1° luglio 2026 deve compilarlo?
No. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il silenzio-assenso semestrale previgente, con i sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR. Il nuovo modulo riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026.

Chi è escluso dall’adesione automatica al fondo pensione?
Sono esclusi  i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti che cessano prima dei 60 giorni. Tra i lavoratori non di prima assunzione, non rientrano nell’automatismo chi ha riscattato integralmente la posizione o chi era iscritto a un fondo senza conferimento del TFR.

Un lavoratore che resta nella stessa azienda deve compilare il modulo?
No. Il modulo si consegna solo in occasione di una nuova assunzione. Chi prosegue lo stesso rapporto di lavoro non rientra nell’adesione automatica e non ha alcun termine di 60 giorni. Per destinare il TFR maturando a un fondo pensione può aderire in forma volontaria in qualsiasi momento; la scelta di mantenerlo in azienda è sempre revocabile (quella opposta è invece irrevocabile).