La Cassazione (ordinanza n. 1835 del 27/01/2026) chiarisce che, nell’orario di lavoro discontinuo, il riposo intermedio non coincide con i momenti di inattività.
Il primo non si computa come lavoro perché il dipendente può disporre liberamente del proprio tempo, anche con limitazioni logistiche; la seconda, invece, è rilevante ai fini dell’orario poiché il lavoratore resta a disposizione del datore.
Nel caso concreto, la Corte ha censurato la decisione d’appello che aveva escluso le prove richieste dal lavoratore: la distinzione tra riposo e inattività non può tradursi in un aggravio probatorio eccessivo quando le allegazioni risultano già sufficientemente dettagliate.