Con l’ordinanza n. 5694 del 12 marzo 2026, la Cassazione torna sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

La Corte chiarisce che, dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore che chiede il pagamento delle ferie non fruite deve provare di avere effettivamente lavorato nei giorni destinati al riposo.

Non basta, quindi, sostenere che le ferie risultino maturate o non pagate: occorre dimostrare la prestazione lavorativa resa in quei periodi.

Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre 2.300 euro, fondato anche su un verbale ispettivo che indicava 94 giorni di ferie non godute.

La Corte d’Appello, però, aveva rideterminato il saldo, rilevando che il datore aveva già corrisposto un’indennità superiore ai giorni residui effettivamente spettanti.

La Cassazione ha confermato questa decisione, precisando che il verbale ispettivo fa piena prova solo dei fatti direttamente percepiti dagli ispettori, non delle valutazioni o ricostruzioni contabili.

Anche le buste paga non hanno automaticamente valore confessorio se non dimostrano in modo diretto il lavoro svolto nei giorni di ferie.

Il principio è rilevante: l’indennità sostitutiva delle ferie è dovuta solo se il lavoratore prova il fatto costitutivo del diritto, cioè l’attività lavorativa prestata nei giorni in cui avrebbe dovuto riposare.