Il Governo italiano ha dato il primo via libera allo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2023/970, con l’obiettivo di rafforzare la parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore, attraverso strumenti di trasparenza retributiva e meccanismi di controllo e tutela più efficaci.
1.Perché nasce questa norma
La Direttiva UE 2023/970 non introduce un nuovo principio – la parità salariale è già sancita dall’ordinamento europeo – ma lo traduce in obblighi concreti e verificabili per datori di lavoro e amministrazioni, con lo scopo di eliminare gli squilibri persistenti fattuali di retribuzione basati sul genere.
L’approccio cambia: non più solo tutela repressiva (sanzioni ex post), ma prevenzione strutturale attraverso la conoscibilità sistematica dei criteri di determinazione delle retribuzioni.
2.Ambito di applicazione
Il decreto si applica a:
- Tutti i datori di lavoro sia del settore privato sia di quello pubblico;*
Tutti i rapporti di lavoro subordinato, a prescindere dalla forma contrattuale (tempo indeterminato, determinato, part-time).
Non ci sono esenzioni automatiche per dimensione aziendale: anche le PMI devono adeguarsi, con eventuali semplificazioni tecniche nei primi anni di applicazione. - I principi chiave e i nuovi obblighi
- Trasparenza già nella selezione
Chi recluta deve:
- Indicare il trattamento economico o almeno una fascia retributiva nell’annuncio di lavoro;
- Non chiedere informazioni sulla storia retributiva pregressa del candidato.
Questo cambia profondamente le pratiche di recruiting: non è più ammissibile che il livello retributivo iniziale sia determinato da ciò che il candidato ha percepito in passato, perché ciò può perpetuare ingiustizie.
- Informazioni nel rapporto di lavoro
Durante il rapporto, il lavoratore ha diritto di:
- conoscere i criteri oggettivi di determinazione delle retribuzioni;
- ottenere dati su come la propria retribuzione è determinata rispetto a colleghi con stesso o pari valore di mansioni.
Il datore di lavoro dovrà rispondere alle richieste di informazione entro un termine definito dalla legge, motivando ogni differenza di trattamento.
- Parità di condizioni e criteri neutri
Il decreto introduce concetti operativi centrali:
- “Stesso lavoro”: mansioni sostanzialmente equivalenti sotto il profilo delle responsabilità e delle competenze;
- “Lavoro di pari valore”: prestazioni diverse ma comparabili sulla base di criteri oggettivi (competenze, impegno, responsabilità, condizioni di lavoro).
Questi criteri devono essere neutrali rispetto al genere e documentati in forma chiara nei sistemi di classificazione retributiva.
- Reporting e monitoraggio
Il decreto prevede meccanismi di monitoraggio dei divari retributivi di genere interni all’azienda, con:
- raccolta e analisi dati retributivi;
- potenziali obblighi di reporting periodico;
- coinvolgimento di parti sociali e rappresentanze.
Questo sistema serve non solo per conformarsi alla legge, ma per identificare e correggere eventuali gap prima che diventino fonte di contenzioso.
4. Tutele e azioni giudiziarie
Il decreto rafforza la protezione dei lavoratori:
- l’onere della prova si inverte: se il lavoratore fornisce elementi che lasciano ragionevolmente presumere una discriminazione, spetta al datore di lavoro giustificare la differenza di trattamento con criteri oggettivi.
- è vietato qualsiasi trattamento ritorsivo per chi esercita i propri diritti legati alla trasparenza salariale.
5. Ruolo della contrattazione collettiva
Il decreto valorizza fortemente i CCNL come riferimento per criteri di classificazione e retribuzione, riconoscendo nei contratti collettivi uno strumento privilegiato per garantire trasparenza e neutralità.
Una contrattazione ben strutturata, con sistemi di job evaluation neutri, riduce il rischio di contestazioni individuali e facilita l’adeguamento alle nuove regole.
6. Cosa devono fare concretamente le aziende (road-map operativa sintetica)
- Mappatura retributiva interna: inventario di livelli retributivi, criteri di determinazione, job evaluation.
- Adeguamento annunci di lavoro e procedure di recruiting: inserire informazioni salariali e rimuovere domande sull’ex-salary.
- Formazione HR e manageriale sui nuovi obblighi e criteri oggettivi di parità.
- Implementazione di sistemi di informazione retributiva accessibili ai lavoratori e trasparenti.
- Predisposizione di report periodici sul gender pay gap.
- Co-design con sindacati/RSU di criteri trasparenti e neutri di classificazione e progressione.
- Adeguamento delle policy interne di valutazione, promozione e retribuzione variabile.
Queste attività non sono solo “adempimenti burocratici”: per le imprese più lungimiranti rappresentano una leva di attrattività e retention dei talenti, rendendo la gestione retributiva un elemento di vantaggio competitivo sul mercato del lavoro.
* Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 sulla parità e trasparenza retributiva non si limita solo alle grandi aziende, ma coinvolge in misura più o meno intensa praticamente tutte le imprese, sia del settore privato sia del pubblico, e anche chi assume (job applicant) per l’intero ciclo del rapporto di lavoro.
Ecco come funziona in termini di ambito di applicazione e soglie:
- Applicabilità generale: tutti i datori di lavoro
La Direttiva UE è concepita per estendere il principio di parità retributiva su tutto il mercato del lavoro europeo. Pertanto, quando viene recepita nella normativa italiana, si applicherà a tutte le aziende e ai datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione, sia del settore pubblico sia privato. Questo significa che:
- tutti i lavoratori dipendenti e anche i candidati hanno diritti di accesso a informazioni retributive;
- tutti i datori di lavoro devono adottare criteri trasparenti, oggettivi e neutrali rispetto al genere per determinare retribuzioni e criteri di valutazione.
In altre parole, non esiste una esclusione totale basata sulla dimensione: anche le micro e piccole imprese saranno toccate dai principi minimi di trasparenza stabiliti dalla legge.
- Obblighi più stringenti a seconda della dimensione (soglie crescenti)
La Direttiva stessa e lo schema di recepimento nazionale introducono una differenziazione progressiva degli obblighi in rapporto alla dimensione aziendale. Questo significa che:
- alcune obbligazioni informativi base (come indicare la fascia retributiva negli annunci o fornire informazioni ai lavoratori) si applicheranno a tutte le aziende;
- gli obblighi di reporting formale periodico sui dati retributivi di genere e le relative forme di monitoraggio più strutturate saranno gradualmente richiesti solo alle imprese di dimensioni maggiori (con soglie come 100, 150 o 250 dipendenti, a seconda delle articolazioni della norma).
Ad esempio, secondo le indicazioni europee già considerate nei draft di recepimento:
- aziende con meno di 100 dipendenti potrebbero non avere un obbligo di “reporting retributivo” strutturato periodico;
- aziende con 100 o più dipendenti saranno progressivamente chiamate a pubblicare dati salariali disaggregati per genere e a occuparsi formalmente delle differenze superiori a una soglia (es. 5 %).
- Impatto pratico: tutti devono adeguare processi HR, ma con intensità diversa
Da un lato tutte le imprese dovranno adeguare le proprie pratiche di selezione e gestione del personale (es. comunicazione di retribuzione nei job posting, criteri retributivi trasparenti, divieto di chiedere la storia salariale del candidato). Dall’altro lato, il peso degli adempimenti informativi e di reporting diverrà più marcato all’aumentare della forza lavoro.
In sintesi:
- le regole base di parità e trasparenza si applicano a tutti i datori di lavoro senza esclusioni basate sulla dimensione aziendale;
- le soglie di reporting e alcune obbligazioni più gravose sono differenziate per numero di dipendenti e saranno definite dal decreto di recepimento nazionale nell’iter attuativo;
- la normativa non è solo un principio astratto ma un quadro di obblighi operativi che coinvolgono HR, responsabili del personale e sistema amministrativo delle retribuzioni a diversi livelli.