Con la Risposta n 156 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento delle somme riconosciute ai lavoratori per la mancata pausa durante turni superiori a sei ore e per la mancata attribuzione dei buoni pasto. Nel caso esaminato, il giudice aveva riconosciuto un vero risarcimento del danno, utilizzando il valore dei buoni pasto soltanto per quantificarlo. Per questo le somme non costituiscono reddito e non sono soggette a IRPEF.
La regola deriva dall’art. 6, comma 2, del TUIR: se la somma sostituisce uno stipendio o un guadagno che il lavoratore avrebbe dovuto percepire (lucro cessante), è fiscalmente imponibile. Se invece serve soltanto a riparare una perdita o un pregiudizio già subito (danno emergente), non è reddito e quindi non è tassata.
NOTA BENE – conta la sostanza, non il nome. Scrivere “risarcimento” nel cedolino o nella sentenza non basta. Se la somma sostituisce retribuzioni, straordinari o altri compensi non percepiti, è imponibile; nel caso della mancata pausa, invece, il buono pasto rappresenta solo il parametro utilizzato dal giudice per misurare il danno.
E i contributi INPS?
La risposta dell’Agenzia riguarda la fiscalità, ma sul piano previdenziale la conclusione è altrettanto importante. L’art. 12, comma 4, lett. c), della Legge n. 153/1969 esclude dalla base contributiva le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno. La Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 precisa però che deve trattarsi di somme senza funzione retributiva, destinate realmente a reintegrare il patrimonio del lavoratore.
Quindi, nel caso esaminato dall’Agenzia: danno emergente = niente IRPEF e, se mantiene effettivamente natura risarcitoria, niente contributi INPS. Al contrario, se la somma sostituisce una retribuzione non percepita, può diventare fiscalmente e previdenzialmente imponibile.
NOTA BENE – interessi e rivalutazione. Nel caso dell’interpello anche interessi e rivalutazione monetaria non sono imponibili fiscalmente perché accessori del risarcimento principale; l’INPS conferma inoltre l’esclusione contributiva di interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro.