La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 ottobre 2021, n. 30547, in tema di licenziamento per giusta causa, ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 5, L. 300/1970, che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l’assenza: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello per avere dichiarato inutilizzabili gli accertamenti svolti al riguardo per il tramite di agenzia investigativa.