Dimissioni nel periodo protetto: senza convalida il rapporto non cessa e la NASpI non spetta

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 6979 del 24 marzo 2026, è tornata a occuparsi degli effetti delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo protetto legato alla maternità.

Il principio affermato è chiaro: quando le dimissioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, la loro efficacia è subordinata alla convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente. In mancanza di tale passaggio, l’atto di dimissioni non produce effetti e il rapporto di lavoro deve considerarsi ancora esistente.

La conseguenza è rilevante anche sul piano previdenziale. Se il rapporto di lavoro non si è validamente concluso, non può dirsi realizzato il presupposto della perdita involontaria dell’occupazione, necessario per ottenere la NASpI ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015.

La vicenda esaminata dalla Cassazione nasceva da una decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva riconosciuto a una lavoratrice, nel periodo protetto per maternità, il diritto all’astensione anticipata, all’indennità di maternità e anche alla NASpI. La Corte territoriale aveva ritenuto inefficaci le dimissioni perché non convalidate, ma, nonostante ciò, aveva comunque riconosciuto la prestazione di disoccupazione.

L’INPS ha impugnato la decisione, sostenendo che la NASpI non potesse essere riconosciuta in assenza di una vera cessazione del rapporto di lavoro. Secondo l’Istituto, infatti, la prestazione presuppone che il lavoratore abbia perso involontariamente l’occupazione; requisito che non può sussistere quando il rapporto è ancora giuridicamente in essere.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Secondo i giudici di legittimità, le dimissioni presentate nel periodo protetto senza la necessaria convalida sono inefficaci e non determinano la cessazione del rapporto. Da ciò deriva che la lavoratrice non può essere considerata disoccupata ai fini della NASpI, perché manca il presupposto fondamentale richiesto dalla legge.

La Corte ha inoltre escluso che l’inefficacia delle dimissioni possa venir meno automaticamente con la fine del periodo protetto. In altri termini, il semplice decorso del tempo non può rendere valide dimissioni che, al momento in cui sono state presentate, erano prive della convalida richiesta dalla legge.

La convalida, infatti, non è un adempimento meramente formale o temporaneo, ma rappresenta una garanzia sostanziale. Serve a verificare che la volontà della lavoratrice o del lavoratore sia effettiva, libera e non condizionata da pressioni esterne, soprattutto in una fase particolarmente delicata come quella della gravidanza, della maternità o della paternità.

Ammettere che le dimissioni non convalidate possano produrre effetti dopo la scadenza del periodo protetto significherebbe svuotare di contenuto la tutela prevista dalla norma. La finalità dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 è proprio quella di evitare che, in un momento di particolare vulnerabilità, la scelta di lasciare il lavoro sia il risultato di condizionamenti o pressioni.

Per questo motivo, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese.

Il principio che emerge dalla decisione può essere così sintetizzato: le dimissioni rese nel periodo protetto senza convalida restano inefficaci; il rapporto di lavoro, quindi, non si considera cessato e, in assenza di uno stato di disoccupazione involontaria, non sorge il diritto alla NASpI.