Il lavoratore part-time può chiedere il congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001. Il rapporto a tempo parziale, quindi, non esclude il beneficio, ma l’indennità è rapportata alla retribuzione effettiva del part-time.
Per i permessi mensili previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992, invece, bisogna distinguere il tipo di part-time. Se è orizzontale, i tre giorni mensili restano interi, ma ciascun giorno copre l’orario ridotto previsto dal contratto. Se il permesso è fruito a ore, si applica il massimale orario indicato dal Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018.
Se invece il part-time è verticale o misto, i tre giorni possono essere riproporzionati, soprattutto quando l’attività lavorativa non supera il 50% del tempo pieno. La Circolare INPS n. 45 del 19 marzo 2021 ha precisato che, sopra tale soglia, i tre giorni non vanno ridotti; sotto o fino al 50%, resta il riproporzionamento secondo la formula INPS.
Nel caso di un contratto di sole 6 ore settimanali, quindi, la risposta cambia in base alla distribuzione dell’orario: se le ore sono distribuite su tutti i giorni lavorativi, i tre giorni restano riconosciuti; se sono concentrate in pochi giorni, occorre ricalcolare il beneficio. In ogni caso, per il congedo straordinario il part-time non impedisce l’accesso, ma incide sul trattamento economico.