I lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni ufficiali ai seggi elettorali — come scrutatore, segretario o presidente — hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali senza alcuna perdita retributiva. Il riferimento normativo è l’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957, integrato dalla legge n. 53/1990, applicabile a tutte le consultazioni, compreso il referendum del 22 e 23 marzo 2026. Il diritto spetta a tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo determinato che indeterminato, inclusi i supplenti, mentre resta escluso chi partecipa solo come elettore. Il datore di lavoro non può opporsi e il lavoratore deve comunicare preventivamente l’impegno, preferibilmente in forma scritta, esibendo la nomina o designazione.
Al rientro, è necessario consegnare la documentazione attestante la partecipazione al seggio, con indicazione di giorni e orari. La tipologia varia in base al ruolo: scrutatori e segretari presentano la nomina e la dichiarazione del presidente di seggio; i presidenti il decreto di nomina con attestazione del vicepresidente; i rappresentanti di lista una certificazione firmata dal presidente. La retribuzione per i giorni di assenza è interamente a carico del datore di lavoro, soggetta a normale imposizione fiscale e contributiva, ed è cumulabile con gli onorari erogati dallo Stato.
Le giornate coincidenti con l’orario di lavoro sono considerate a tutti gli effetti lavorate e retribuite integralmente, anche se l’attività al seggio copre solo parte della giornata. La giurisprudenza ha chiarito che l’impegno elettorale esclude qualsiasi obbligo di prestazione lavorativa residua: l’intera giornata è coperta dal permesso. Se le operazioni di scrutinio si protraggono oltre la mezzanotte, il lavoratore ha diritto anche al riposo retribuito per il giorno successivo.
Diverso il trattamento per i giorni festivi o non lavorativi, come domenica e, in caso di settimana corta, il sabato. In queste ipotesi il lavoratore ha diritto alternativamente a un riposo compensativo oppure a una quota retributiva aggiuntiva equivalente a una giornata di lavoro. La domenica è sempre festiva, mentre il sabato è considerato non lavorativo solo per chi lavora su cinque giorni; per chi lavora su sei giorni resta giornata ordinaria e non genera compensativo. I giorni di assenza per attività elettorale sono comunque utili ai fini della maturazione delle ferie.
Nel caso specifico del referendum del 22 e 23 marzo 2026, le operazioni si articolano su più giornate: il sabato 21 marzo per la costituzione del seggio, la domenica 22 e il lunedì 23 per le votazioni, con eventuale prosecuzione dello scrutinio fino alla notte. Per i lavoratori su cinque giorni, sabato e domenica danno diritto a riposi compensativi, mentre il lunedì è giornata retribuita come lavoro ordinario. Se lo scrutinio si prolunga oltre la mezzanotte, anche il martedì 24 marzo diventa giorno di riposo retribuito.
Un’eccezione rilevante riguarda i lavoratori in cassa integrazione: in questo caso il rapporto è sospeso e il datore non è tenuto a riconoscere alcuna retribuzione aggiuntiva né riposi compensativi. Il lavoratore percepisce esclusivamente il trattamento di integrazione salariale già in essere, senza ulteriori diritti collegati all’attività svolta al seggio.