La sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale ha eliminato il tetto massimo di sei mensilità dell’indennità risarcitoria previsto per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. La decisione non riguarda però tutti i lavoratori: l’intervento incide esclusivamente su coloro che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 23/2015, ossia i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, compresi quelli con contratti a termine e apprendistato trasformati dopo tale data.
La disciplina previgente
L’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2015, parte integrante del Jobs Act, stabiliva che nelle imprese al di sotto delle soglie dimensionali fissate dall’art. 18 della L. n. 300/1970 l’indennità per licenziamento illegittimo non potesse superare le sei mensilità della retribuzione utile al TFR. Le fattispecie interessate erano: assenza di giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa (art. 3 del D.Lgs. 23/2015), vizi procedurali (art. 4) e tentativo di conciliazione (art. 6).
Il concetto di “piccola impresa” discende dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: fino a 15 dipendenti per unità produttiva o comune (5 per gli imprenditori agricoli), con limite complessivo di 60 lavoratori in più sedi.
Le novità introdotte dalla Corte
Con la sentenza n. 118/2025, la Consulta ha cancellato il limite assoluto delle sei mensilità per i lavoratori soggetti al Jobs Act, ridefinendo i massimali come segue:
- licenziamenti senza giustificato motivo o giusta causa (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015): fino a 18 mensilità
- tentativo di conciliazione (art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015): fino a 13,5 mensilità
- licenziamenti con vizi procedurali (art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015): resta invariato il limite di 6 mensilità, poiché già previsto in misura dimezzata rispetto alle 12 mensilità delle grandi imprese
Lavoratori rientranti nel Jobs Act
- Assunti dal 7 marzo 2015
- Contratti a termine e apprendistato trasformati da tale data
- Lavoratori di aziende divenute “grandi imprese” dopo il 7 marzo 2015
Mensilità massime | Anzianità | Numero dipendenti |
18* | Ininfluente | Fino a 15 |
* la retribuzione utile al TFR