L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali non è più una prospettiva futura, ma una realtà già operativa per una parte significativa del tessuto imprenditoriale. Tuttavia, con il recente intervento del Governo attraverso il decreto “Milleproroghe”, il calendario degli adempimenti è stato parzialmente rimodulato, introducendo una distinzione netta tra grandi e medie imprese, da un lato, e piccole e microimprese, dall’altro.

Il punto di partenza è la Manovra 2024, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di copertura assicurativa contro eventi catastrofali. L’idea di fondo è chiara: ridurre il ricorso agli interventi emergenziali dello Stato e trasferire il rischio economico degli eventi naturali su un sistema assicurativo strutturato, in grado di garantire risarcimenti più rapidi e certi.

Chi è obbligato e chi beneficia del rinvio
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, comprese le sedi secondarie in Italia di imprese estere, con una sola esclusione: le imprese agricole. Il legislatore ha quindi adottato un criterio ampio, che intercetta la quasi totalità del sistema produttivo.

Sul piano delle scadenze, però, il quadro non è uniforme.
Le grandi imprese e le imprese di medie dimensioni sono già pienamente soggette all’obbligo. Per queste realtà, il termine originario è già decorso e la copertura assicurativa deve essere operativa. Attenzione però a un aspetto spesso sottovalutato: anche chi aveva una polizza già in essere non è automaticamente in regola. Al primo rinnovo o al primo quietanziamento utile, la polizza deve essere adeguata ai requisiti di legge.

Diverso il discorso per le piccole e microimprese, incluse quelle operanti nei settori del turismo e della somministrazione. Per queste categorie, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2026. Si tratta di un rinvio significativo, pensato per consentire alle realtà più fragili di affrontare l’adeguamento con maggiore gradualità.

Cosa deve coprire la polizza catastrofale
La polizza non è generica, ma ha un perimetro ben definito. Deve coprire i danni direttamente causati da eventi calamitosi quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni assicurabili sono quelli iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, purché utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Sono esclusi solo i beni che risultano già coperti da una polizza analoga, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore che utilizza il bene. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei rapporti complessi, come il leasing.

Chi deve stipulare la polizza, in concreto
Uno dei nodi principali riguarda l’individuazione del soggetto obbligato. La regola generale è semplice: la polizza deve essere stipulata da chi ha il bene iscritto in bilancio. Nei casi di leasing, ad esempio, occorre verificare attentamente la struttura contrattuale. Spesso la polizza è già prevista a carico del concedente o del locatario, ma l’introduzione dell’obbligo legale impone una verifica puntuale di ogni singolo bene e del relativo assetto contrattuale.

In altre parole, prima di sottoscrivere o modificare una polizza, l’impresa deve fare un’operazione preliminare di “mappatura” dei beni e delle responsabilità assicurative, evitando sovrapposizioni o, peggio, scoperture.

Massimali, franchigie e limiti di indennizzo
La normativa non si limita a imporre l’obbligo di assicurazione, ma detta anche criteri precisi su franchigie e limiti di indennizzo. Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la franchigia non può superare il 15% del danno. Per i valori fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo deve coincidere con la somma assicurata; tra 1 e 30 milioni, non può essere inferiore al 70%. Oltre tale soglia, resta ferma la libertà di negoziazione tra le parti.

Sono dettagli tecnici, ma decisivi: una polizza formalmente esistente ma non conforme a questi parametri rischia di non soddisfare l’obbligo di legge.

Danni indiretti e coperture facoltative
La polizza obbligatoria copre i danni diretti ai beni, ma non quelli indiretti. Non rientra quindi automaticamente la perdita di fatturato, l’interruzione dell’attività o il blocco della filiera produttiva. Eppure, è proprio su questi effetti che spesso si gioca la sopravvivenza dell’impresa dopo un evento catastrofale.

Per questo motivo, molte aziende stanno valutando coperture integrative, come la business interuction. Non è un obbligo, ma una scelta di gestione del rischio che, nel medio periodo, può fare la differenza tra continuità e crisi.

Cosa rischia chi non si assicura
Non sono previste sanzioni amministrative dirette, ma le conseguenze dell’inadempimento sono tutt’altro che irrilevanti. La normativa stabilisce che la mancanza della polizza venga considerata ai fini dell’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate con risorse pubbliche. In sostanza, chi non è assicurato rischia di restare escluso da incentivi e misure di sostegno.

Il Ministero delle Imprese ha già individuato una serie di agevolazioni precluse in assenza di copertura assicurativa, chiarendo però che l’elenco non è esaustivo. Il messaggio è chiaro: l’assicurazione diventa una condizione di accesso alle politiche pubbliche di sostegno alle imprese.

Impatto sugli assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori
L’obbligo di polizza catastrofale non è solo una questione assicurativa. Incide direttamente sugli assetti organizzativi dell’impresa. L’articolo 2086 del codice civile impone agli amministratori di adottare assetti adeguati anche per prevenire la perdita della continuità aziendale. In questo contesto, non assicurarsi contro rischi prevedibili e normativamente imposti può tradursi in una violazione degli obblighi gestori, con possibili profili di responsabilità personale degli amministratori.

Una norma da non sottovalutare
Per le grandi e medie imprese, l’adeguamento è spesso un’operazione di revisione e allineamento delle polizze esistenti. Per le piccole e microimprese, invece, l’obbligo viene percepito come un costo aggiuntivo. Tuttavia, la logica della norma va oltre il singolo adempimento: mira a costruire un sistema di protezione più rapido ed efficiente rispetto agli indennizzi pubblici, notoriamente lenti e incerti.

Il vero punto di equilibrio sarà il livello dei premi assicurativi. Se sostenibili, l’obbligo potrà trasformarsi in uno strumento di tutela reale per le imprese. Anche perché, accanto alle polizze individuali, esistono soluzioni collettive promosse dalle associazioni di categoria e strumenti innovativi, come le polizze parametriche, che riducono ulteriormente i tempi di liquidazione.

In definitiva, la polizza catastrofale non è solo un obbligo di fine anno, ma un tassello sempre più centrale nella gestione responsabile dell’impresa e nella tutela della sua continuità nel tempo.